VISTO l’art. 10, comma 3, lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297;
VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275;
VISTO il D.I. 01/02/2001, n. 44;
VALUTATA l’opportunità di adottare un nuovo regolamento d’istituto,
che va a sostituire integralmente quello attualmente in vigore, ritenuto non
più in linea e coerente con i principi che connotano l’autonomia
di cui sono state dotate le istituzioni scolastiche a decorrere dall’1/9/2005;
EMANA
il seguente regolamento:
CAPO I - ORGANI COLLEGIALI
Art. 1 - Convocazione
1. L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata
dal Presidente dell'Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti,
nonché dalla Giunta Esecutiva per quanto riguarda il Consiglio di Istituto.
2. L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto almeno
cinque giorni di prima della data prevista per la seduta e almeno 24 ore prima
nel caso di riunioni d’urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà
essere fatta col mezzo più rapido.
3. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora,
il luogo della riunione e deve essere affissa all'albo.
4. Le riunioni si svolgono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.
Art. 2 - Validità sedute
1. La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa
valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più
uno dei componenti in carica.
2. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti
dalla carica e non ancora sostituiti.
3. Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche
al momento della votazione.
4. Si richiede ai componenti degli Organi Collegiali la massima puntualità.
Art. 3 - Discussione ordine del giorno
1. Il Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il segretario
della seduta, fatta eccezione per i casi in cui il segretario è individuato
per legge.
2. E' compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'O.d.g.
nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione.
3. Gli argomenti indicati nell’o.d.g. sono tassativi. Se l’Organo
Collegiale è presente in tutti i suoi componenti, si possono aggiungere
altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti.
4. Costituiscono eccezione al comma precedente le deliberazioni del Consiglio
d’Istituto che devono essere adottate su proposta della Giunta Esecutiva.
5. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta
di un componente l’Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza.
In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso
o.d.g.
Art. 4 - Mozione d'ordine
1. Prima della discussione di un argomento all'o.d.g, ogni membro presente
alla seduta può presentare una mozione d'ordine per il non svolgimento
della predetta discussione ("questione pregiudiziale") oppure perché
la discussione dell'argomento stesso sia rinviata ("questione sospensiva").
La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione.
2. Sulla mozione d'ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro.
3. Sull'accoglimento della mozione si pronuncia l’Organo Collegiale a
maggioranza con votazione palese.
4. L'accoglimento della mozione d'ordine determina la sospensione immediata
della discussione dell'argomento all'o.d.g. al quale si riferisce.
Art. 5 - Diritto di intervento
1. Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente,
hanno diritto di intervenire sugli argomenti in discussione.
2. Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia
posto in discussione il suo operato quale Presidente e quando si contravvenga
alle norme del presente Regolamento.
Art. 6 - Dichiarazione di voto
1. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver
luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente,
esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i
motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere
riportata nel verbale della seduta.
2. Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno
può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine.
Art. 7 - Votazioni
1. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per
appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei
componenti.
2. La votazione è segreta quando riguarda persone determinate o determinabili.
4. La votazione non è valida se non c’è il numero legale
dei componenti l’organo collegiale.
5. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero
necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.
6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente
espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di
parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.
7. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere
di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si
riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.
8. Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate
si procederà infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso
nella sua globalità.
Art. 8 - Risoluzioni
1. I componenti gli Organi Collegiali possono proporre risoluzioni dirette
a manifestare orientamenti o a definire indirizzi dell'organo su specifici argomenti.
2. Per dette risoluzioni valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle
mozioni di cui all'art. 4.
Art. 9 - Processo verbale
1. Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza
(data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario,
l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica
dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l'o.d.g.).
2. Per ogni punto all'o.d.g. si indicano molto sinteticamente le considerazioni
emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell'esito della votazione
(numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari,
astenuti e nulli).
3. Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo
di votazione seguito.
4. Un membro dell’Organo Collegiale può chiedere che a verbale
risulti la volontà espressa da ogni singolo membro sulla materia oggetto
della deliberazione.
5. I membri dell'Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo
di una loro dichiarazione da trascrivere a cura del segretario nel verbale.
6. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi
registri a pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per
vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente nell'ambito dello stesso
anno scolastico.
7. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono:
a) essere redatti direttamente sul registro;
b) se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del
registro e quindi timbrati e vidimati da segretario e Presidente in ogni pagina;
c) se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro
le cui pagine dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico.
8. Il processo verbale viene letto ed approvato al termine della seduta. Ove
ciò non fosse possibile per ragioni di tempo si approverà prima
dell'inizio della seduta immediatamente successiva.
9. Copia del processo verbale è affissa all’albo dell’Istituto.
Art. 10 - Surroga di membri cessati
1. Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa
si procede secondo il disposto dell'art. 22 del D.P.R. 416/74.
2. Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso
giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale
e, comunque, entro il primo quadrimestre di ogni anno scolastico.
3. Allo scadere del periodo di durata del Consiglio, la carica termina anche
per i membri subentranti.
Art. 11 - Programmazione
1. Tutti gli Organi Collegiali programmano le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.
Art. 12 - Decadenza
1. I membri dell’Organo Collegiale decadono dalla carica per ineleggibilità
o in caso di assenza, senza giustificati motivi, per tre sedute successive.
2. Spetta all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli
interessati.
Art. 13 - Dimissioni
1. I componenti eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi
momento. Le dimissioni sono date per iscritto. E' ammessa la forma orale solo
quando le dimissioni vengono date dinanzi all’Organo Collegiale.
2. L’Organo Collegiale prende atto delle dimissioni.
3. In prima istanza, l’Organo Collegiale può invitare il dimissionario
a recedere dal suo proposito.
4. Una volta che l’Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni,
le stesse divengono definitive ed irrevocabili.
5. Il membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle dimissioni,
fa parte a pieno titolo dell’Organo Collegiale e, quindi, va computato
nel numero dei componenti l’Organo Collegiale medesimo.
Art. 14 - Norme di funzionamento del Consiglio d’Istituto
1. La prima convocazione del Consiglio d’Istituto, immediatamente successiva
alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente
Scolastico.
2. Nella prima seduta, il Consiglio d’Istituto, presieduto dal Dirigente
Scolastico, elegge tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso,
il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati
tutti i genitori membri del Consiglio d’Istituto. E' considerato eletto
il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al
numero dei componenti del Consiglio d’Istituto.
3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente
è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti
la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità
si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa
(D.M. 26 luglio 1983).
4. Il Consiglio d’Istituto può deliberare di eleggere anche un
vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso con
le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. In caso di
impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente
o, in mancanza di questi, il consigliere più anziano di età.
5. Il Consiglio d’Istituto è convocato dal Presidente con le modalità
stabilite dal precedente art. 1.
6. Il Presidente del Consiglio d’Istituto dispone la convocazione del
Consiglio anche su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva.
7. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del Consiglio d’Istituto
anche su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva.
8. A conclusione di ogni seduta del Consiglio d’Istituto, singoli consiglieri
possono indicare argomenti da inserire nell'ordine del giorno della riunione
successiva.
9. Il Consiglio d’Istituto può invitare esperti con funzione consultiva
a partecipare ai propri lavori; ha la facoltà, inoltre, di costituire
commissioni al suo interno.
10. Il Consiglio d’Istituto, al fine di rendere più agile e proficua
la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni
di lavoro e/o di studio.
11. Delle commissioni nominate dal Consiglio d’Istituto possono far parte
i membri del Consiglio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche
ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola.
12. Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal
Consiglio d’Istituto; svolgono la propria attività secondo le direttive
e le modalità stabilite dall'Organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire,
per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni
cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute
di commissione viene redatto sintetico processo verbale.
13. Le sedute del Consiglio d’Istituto, ad eccezione di quelle nelle quali
si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche. Possono
assistere alle sedute anche gli elettori delle componenti rappresentate e gli
altri previsti per legge.
14. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola,
non sia corretto, il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della
seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.
15. La pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto avviene mediante
affissione in apposito albo dell'Istituto, della copia integrale, sottoscritta
dal segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio.
16. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla
relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta
per un periodo non inferiore a 10 giorni.
17. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio
di segreteria dell'Istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo
entro due giorni dalla presentazione della relativa richiesta. Tale richiesta,
indirizzata al Dirigente Scolastico, può essere orale.
18. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti
singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
19. Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla
Presidenza a presentare per iscritto la giustificazione delle assenza.
Ove risultasse assente alla successiva seduta, e non avesse prodotto giustificazioni,
sarà dichiarato decaduto dal Consiglio d’Istituto con votazione
a maggioranza relativa. La giustificazione presentata sarà esaminate
dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza
assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica. Ogni consigliere
giustifica le sue assenze, attraverso la Segreteria della scuola, al Presidente
del Consiglio d’Istituto.
Art. 15 - Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva del Consiglio dell'Istituzione Scolastica
1. Il Consiglio d’Istituto nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente,
che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva
composta da un docente, un componente degli ATA, un genitore e uno studente,
secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto.
2. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede
ed ha la rappresentanza dell'Istituto, ed il Direttore dei Servizi Generali
ed Amministrativi, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa.
3. La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio d’Istituto, predisponendo
tutto il materiale necessario ad una corretta informazione dei consiglieri almeno
due giorni prima della seduta del Consiglio.
Art. 16 - Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti
1. Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun
anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle Riunioni concordato
ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.
2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo
calendario e, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico
ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti
ne faccia richiesta.
3. Il Collegio dei Docenti, al fine di rendere più agile e proficua la
propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni
di lavoro e/o di studio.
4. Delle commissioni nominate dal Collegio dei Docenti possono far parte i membri
del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche
ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le commissioni eleggono
un coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte relativamente all'oggetto
per il quale sono state nominate.
Art. 17 - Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti
1. Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti
è convocato dal Dirigente Scolastico:
in periodi programmati, ai sensi del precedente art. 11, per la valutazione
del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell'art. 448 del D.L.vo
n. 297/94, per un periodo non superiore all'ultimo triennio;
alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo
di prova degli insegnanti, ai sensi degli artt. 438, 439 e 440 del D.L.vo n.
297/94; ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
Art. 18 - Norme di funzionamento dei Consigli di Classe
1. Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente Scolastico o da
un docente, suo delegato, membro del Consiglio ed è convocato, a seconda
delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti
ovvero con la sola presenza dei docenti.
2. Il Consiglio di Classe si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e
si riunisce secondo il Piano delle attività concordato ed approvato prima
dell'inizio delle lezioni.
Art. 19 - Indicazioni sui doveri dei docenti
1. I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi
in classe almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.
2. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni
assenti, controllare le assenze dei giorni precedenti e segnare sul registro
di classe l'avvenuta o la mancata giustificazione; se l'assenza è superiore
a cinque giorni deve accertare la presenza del certificato medico.
3. In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l'orario di entrata.
4. In caso di uscita anticipata di un alunno, dopo l’autorizzazione del
Dirigente Scolastico o del docente delegato, il docente dell’ora è
tenuto ad apporre sul registro di classe l'ora in cui l'alunno è uscito
e, se minorenne, la persona che è venuta a prelevarlo.
5. I docenti indicano sul registro di classe gli argomenti svolti.
6. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe
più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati.
7. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre
che avvisi un collaboratore scolastico o un collega affinchè vigili sulla
classe.
8. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano
lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi.
9. I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della
scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza.
10. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo
in Presidenza.
11. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in Presidenza.
12. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti
telefonici con le famiglie nell'ottica di un rapporto scuola/famiglia più
trasparente e fattivo.
13. Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari
e degli avvisi. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo
della scuola o inseriti nell'apposito registro si intendono regolarmente notificati.
14. I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di
lavoro, fatto eccezione per casi di effettiva necessità.
15. I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali.
In caso di motivo di ufficio, la telefonata va annotata sull'apposito registro,
indicando il numero composto, il destinatario, il nome della persona che effettua
la telefonata e sinteticamente l'oggetto della telefonata.
16. I docenti devono avvisare le famiglie circa le attività didattiche,
diverse dalle curricolari, che saranno svolte.
17. I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e rimanere
nel cassetto personale a disposizione della presidenza.
CAPO III - PERSONALE AMMINISTRATIVO
Art. 20 - Doveri del personale amministrativo
1. Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile
anche come supporto all'azione didattica e la valorizzazione delle loro competenze
è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il conseguimento
delle finalità educative.
2. Il personale amministrativo indossa, in modo ben visibile, il tesserino di
riconoscimento per l'intero orario di lavoro ed al telefono risponde con la
denominazione dell'Istituzione Scolastica ed il proprio nome.
3. Non può utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro,
fatto eccezione per casi di effettiva necessità.
4. Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia
di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla
legge.
5. Collabora con i docenti.
6. Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario
di servizio. Della presenza in servizio fa fede la firma elettronica
CAPO IV - COLLABORATORI SCOLASTICI
Art. 21 - Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici
1. Il ruolo dei collaboratori scolastici è indispensabile
anche come supporto all'azione didattica e la valorizzazione delle loro competenze
è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il conseguimento
delle finalità educative.
2. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse
disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della
presenza in servizio farà fede la firma elettronica.
3. I collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi
di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli
con facilità.
4. I collaboratori scolastici:
a) devono indossare, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per
l'intero orario di lavoro;
b) devono sorvegliare l'ingresso e l'uscita degli alunni;
c) devono essere facilmente reperibili da parte degli insegnanti, per qualsiasi
evenienza;
d) devono collaborare al complessivo funzionamento didattico e formativo;
e) devono vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare
durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi
ai servizi o in altri locali;
f) devono sorvegliare gli alunni in caso di assenza o allontanamento momentaneo
dell'insegnante;
g) devono impedire che alunni di altri corsi possano svolgere azioni di disturbo
nel corridoio di propria pertinenza;
h) invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate
dal Dirigente Scolastico a uscire dalla Scuola. A tale proposito si terranno
informati sugli orari di ricevimento dei genitori;
5. Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo,
devono prontamente comunicarlo in Segreteria. Segnalano, sempre in segreteria,
l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla
sostituzione.
6. Accolgono il genitore dell'alunno minorenne, che vuol richiedere l'autorizzazione
all'uscita anticipata. Il permesso di uscita, firmato dal Dirigente Scolastico
o da un docente delegato, verrà portato dal collaboratore nella classe
dell'alunno, dove il docente dell'ora provvederà alla annotazione dell'autorizzazione
sul registro di classe. Dopodiché l'alunno che ha richiesto di uscire
anticipatamente potrà lasciare la scuola.
7. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno
dovranno controllare, nel proprio settore di competenza, quanto segue:
a) che tutte le luci siano spente;
b) che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi;
c) che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule
e della scuola;
d) che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine;
e) che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola;
f) gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le
porte degli uffici.
8. Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli
avvisi; in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della
scuola o inseriti nel registro degli avvisi della scuola si intendono regolarmente
notificati al personale tutto.
9. E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe
di sfollamento dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità
ed efficienza delle vie di esodo.
CAPO V - ALUNNI
Art. 22 - Regolamento di disciplina per gli studenti
Premessa
Il presente regolamento, relativo alle violazioni disciplinari degli alunni,
alle conseguenti sanzioni, orga¬ni e procedure di applicazione delle stesse,
si propone come strumento di prevenzione più che di repressione, ha carattere
eminentemente educativo, per assicurare quel clima di serenità e di fattiva
collaborazione fra le varie componenti scolastiche. È parte integrante
del presente regolamento lo "Statuto delle studentesse e degli studenti
della scuola secondaria" al quale si ispira il seguente articolo.
Comportamenti inadeguati configuranti mancanze disciplinari:
a) ritardi reiterati non adeguatamente motivati dall’alunno e non giustificati
dai genitori;
b) assenze non giustificate dai genitori, dopo il terzo giorno;
c) inosservanza delle disposizioni organizzative, con particolare riguardo a
uscite anticipate non autorizzate, allontana¬mento (anche momentaneo) non
autorizzato dall’aula o dall'area scolastica,
d) inosservanza delle disposizioni in termini di sicurezza con esposizione a
rischi di incolumità della propria persona o degli altri soggetti della
comunità scolastica, in particolare è vietato sostare sulle scale
di emergenza;
e) dichiarazioni verbali false o falsificazioni di documenti, giustificazioni,
giudizi o firme;
f) omissioni di comunicazioni brevi (pro manibus) alle famiglie da parte degli
alunni;
g) comportamenti o espressioni irriguardosi o lesivi dell’altrui personalità,
del nome, dell’immagine, della reputazione dell’identità
personale, con violazione dei principi di rispetto reciproc¬o nei confronti
degli altri componenti la comunità scolastica: personale della scuola
e alunni, quale che sia la loro età e condizione, nel ripu¬dio di
ogni barriera ideologica, sociale, culturale, etnica e linguistica;
h) comportamenti minacciosi o lesivi dell’integrità fisica degli
altri soggetti della comunità scolastica, anche se compiuti fuori dell'ambito
strettamente scolastico;
i) violazione dei doveri di rispetto e utilizzo nei confronti delle strutture,
delle attrezzature, dei sussidi didattici e del patrimonio della scuola in genere;
j) deterioramento, danneggiamento o dispersione di cose, o utilizzo improprio
non meramente accidentale o in violazione delle disposizioni organizzative e
di sicurezza contenute in regolamenti, circolari, direttive in materia di utilizzo
delle strutture scolastiche;
k) abbigliamento non consono al contesto scolastico;
l) utilizzo del cellulare durante le attività scolastiche.
Sanzioni per le mancanze disciplinari
Sono individuate come sanzioni disciplinari
ai fini del presente regolamento:
a) ammonizione verbale da annotare sul registro di classe irrogato dal docente
che ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare;
b) ammonizione scritta, con specifica comunicazione alla famiglia, da parte
di chi ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare,
con o senza obbligo di frequenza concordata con il coordinatore di classe;
c) nota di demerito per ritardi reiterati (tre ritardi a scansione trimestrale)
d) allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo
non superiore a tre giorni, da comunicare formalmente alla famiglia e da annotare
sul registro, disposto dal Consiglio di classe;
e) allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo
maggiore di tre e non superiore a quindici giorni e da comunicare formalmente
alla famiglia e da annotare sul registro, disposto dal Consiglio di classe allargato
alla componente alunni e genitori.
f) Allontanamento superiore a 15 giorni ed esclusione dallo scrutinio finale
o non ammissione all’esame di stato disposto dal Consiglio di Istituto.
(art.4,comma 6 Statuto degli studenti). Il Consiglio di Istituto valuterà
i provvedimenti da adottare nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i
servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo
stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica d'appartenenza.
Principi e criteri in materia di applicazione delle sanzioni
1) La responsabilità disciplinare è personale.
2) Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere
stato prima invitato, anche verbalmente, ad esporre le proprie ragioni.
3) Al fine di stabilire la sanzione da applicare, si terrà conto della
volontarietà, intesa come dolo, del comportamento costituente violazione
disciplinare e il grado di colpa nell'inosservanza delle disposizioni organizzative
e di sicurezza che regolano la vita della scuola e il contesto nel quale è
avvenuto l’episodio.
4) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al
rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti
corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al
recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale
ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
5) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione
disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione
del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della
gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano e,
in ogni caso, al principio della crescita educativa, data dalla presa di coscienza
da parte dell’alunno dell’errore commesso e dell’impegno a
non ripeterlo. Il Consiglio di classe può commutare la sanzione in un
servizio reso alla comunità scolastica. Lo studente, in caso di infrazioni
disciplinari, deve anche essere obbligato a comportamenti attivi di natura risarcitoria-riparatoria
volti al perseguimento di una finalità educativa. In particolare il Consiglio
di classe è chiamato a prevedere l’attivazione di percorsi educativi
di recupero anche mediante lo svolgimento di attività .riparatorie, di
rilevanza sociale o, comunque, orientate verso il perseguimento di un interesse
generale della comunità scolastica (quali la pulizia delle aule, la dipintura
di ambienti scolastici, piccole manutenzioni, svolgimento di attività
di assistenza o di volontariato nell’ambito della comunità scolastica).
6) Nel caso in cui si verifichino comportamenti anomali e non direttamente riconducibili
alle tipologie so¬pra indicate, ma costituenti comunque violazione dei doveri
come in precedenza definiti, verran¬no applicate le sanzioni disciplinari
previste per comportamenti di corrispondente gravità.
7 ) La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all’applicazione
di una sanzione di¬sciplinare comporta, di regola, l'applicazione di una
sanzione disciplinare più grave o di grado immediatamente superiore.
8) La rilevanza penale di comportamenti individuati come illeciti, e per i quali
è in corso procedimento giudiziario, non sospende l’applicazione
delle sanzioni disciplinari corri¬spondenti.
9) L’applicazione di una sanzione disciplinare non esclude la responsabilità
dell’alunno in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.
I responsabili di eventuali danni, oltre ad incorrere nelle sanzioni disciplinari,
sono tenuti al risarcimento, ai sensi dell'art. 2043 Codice Civile. Qualora
non sia possibile identificare il responsabile o i responsabili, al risarcimento
sono tenuti i singoli o in solido le classi che abitualmente usano l'ambiente,
gli arredi, le dotazioni.
10) Le sanzioni disciplinari influiscono sulla valutazione del comportamento
degli studenti che viene espressa in decimi (D.L. 1/09/2008n.137).
Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari
Le fasi del procedimento disciplinare sono le seguenti:
- contestazione dell’addebito ed invito, anche verbale, all’alunno
ad esporre le proprie ra¬gioni,
- esposizione delle proprie ragioni da parte dell’alunno e verifica istruttoria
sulle stesse,
- deliberazione in merito alla irrogazione della sanzione disciplinare ed annotazione
ove previsto,
- in caso di applicazione della sanzione, comunicazione della stessa all’alunno
e ai genitori, con motivazione, anche sintetica, in relazione alla gravità
della violazione e al tipo di sanzione irrogata.
Organo di garanzia
L'Organo di Garanzia previsto dall'art. 5, commi 2 e 3 dello Statuto delle studentesse
e degli studenti, è così disciplinato. È nominato all’inizio
dell’anno scolastico dal Dirigente scolastico ed è composto: dal
Dirigente scolastico, che lo presiede, un genitore, un docente, uno del personale
ATA, uno studente individuati tra i membri del Consiglio di Istituto e indicati
dal Consiglio di Istituto stesso. I membri dell'organo di garanzia che risultino
in condizioni di incompatibilità (come genitori o docenti dell'alunno
ricorrente o come collaboratore scolastico personalmente coinvolto nella vicenda
che ha comportato la sanzione) non possono partecipare all'esame del caso e
all'adozione dei conseguenti provvedimenti. In questo caso l’organo stesso
sarà integrato dal Dirigente Scolastico con membri da lui stesso individuati.
L’organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti anche sui conflitti
che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione
del presente regolamento.
A titolo esemplificativo è riportata la seguente tabella di corrispondenza
tra sanzione, natura della mancanza e organo competente.
Sanzione
disciplinare |
Natura
della mancanza |
Organo
competente ad infliggere la sanzione |
Richiamo verbale, senza annotazione
sul registro |
Mancanza ai doveri scolastici.
Negligenza abituale |
Dirigente Scolastico Docente |
Richiamo con annotazione sul
registro di classe |
Comportamento inadeguato e/o
disturbo all’attività scolastica |
Dirigente Scolastico Docente |
Nota di demerito |
Ritardi
reiterati (tre a scansione trimestrale) |
Coordinatore
di classe |
Sospensione dalle lezioni per
un periodo non superiore ai tre giorni |
Comportamenti inadeguati e/o
di disturbo reiterati, ritardi reiterati (superiori a tre). Azioni contro
la persona e il patrimonio |
Consiglio di classe |
Sospensione
da quattro fino a quindici giorni |
Comportamenti
indicati in precedenza reiterati. Comportamenti che configurano violazioni
del codice civile e penale |
Consiglio
di classe allargato a genitori e alunni |
Allontanamento
dalla comunità scolastica fino al permanere del pericolo o di accertata
incompatibilità ambientale. Allontanamento superiore a 15 giorni ed esclusione dallo scrutinio finale o/e non ammissione all’esame di stato |
Allontanamento
dalla comunità scolastica fino al permanere del pericolo o di accertata
incompatibilità ambientale. Pericolo di incolumità delle
persone. Reato di particolare gravità per il quale l’autorità
giudiziaria abbia avviato procedimento penale. |
Consiglio
di Istituto |
Art.
23 - Regolamentazione ingresso e uscite
La puntualità (che riguarda tutti
indistintamente), oltre che indice di serietà, è essenziale per
una ordinata vita scolastica. L’ingresso a scuola è consentito
alle ore 8.15 e la lezione inizia alle ore 8.20. La registrazione di 4 ritardi
in un trimestre determinerà 1 nota di demerito che sarà registrata
a cura del coordinatore di classe e comunicata ai genitori.Ulteriori reiterati
ritardi ingiustificati comporteranno la sospensione dalle lezioni per un periodo
non superiore a tre giorni.
Eccezionalmente e per comprovati motivi, verificati dal Dirigente Scolastico
o da un suo collaboratore, gli alunni possono essere ammessi a scuola entro
la 2 ora,se accompagnati dai genitori. Si ammette deroga per gli alunni pendolari,
ma solo se il ritardo sia dipeso dai mezzi pubblici di trasporto o da altre
cause a loro non imputabili:tali cause e circostanze vanno, comunque, giustificate
il giorno scolastico successivo con nota scritta dei genitori.
Nelle ore successive alla seconda, l’ammissione a scuola non è
consentita
USCITE ANTICIPATE
Gli alunni non possono lasciare l'Istituto
prima del termine delle lezioni. In caso di improvviso malore, sarà cura
della Presidenza promuovere le opportune iniziative.
La concessione dell'uscita anticipata rientra nel potere discrezionale del Dirigente
Scolasticoo di un suo collaboratore ed è rilasciata, previa richiesta
scritta presentata entro la prima ora di lezione, soltanto per gravi e documentati
motivi e comunque, non prima del termine della quarta ora. L’uscita anticipata
dell’alunno è consentita dopo aver verificato che lo stesso non
debba essere sottoposto a verifiche scritte o orali nella discipline delle ore
successive.
L'alunno, se minorenne, potrà allontanarsi solo se in presenza di un
genitore, utilizzando apposita modulistica.
Il Dirigente Scolastico può concedere permessi di entrata in ritardo
o uscita anticipata validi tutto l'anno a studenti che ne facciano richiesta
per provati motivi di trasporto. All'inizio dell'anno viene messo a disposizione
un modulo prestampato, per la domanda, e viene indicata una data entro la quale
consegnare la richiesta in Segreteria. Non sono concessi, salvo casi eccezionali,
permessi superiori ai 5 minuti e non vengono rilasciate autorizzazioni su domande
presentate oltre i termini stabiliti.
In caso di assenza dei docenti, qualora l’istituto fosse impossibilitato
a provvedere diversamente le classi potranno essere auorizzate, a discrezione
e secondo le modalità indicate dal Dirigente scolastico, ad uscire anticipatamente
o ad entrare posticipatamente.
ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI
Gli alunni, fino al compimento del l8° anno di età, sono giustificati
dal genitore o da chi ne fa le veci, tramite il libretto personale, il giorno
stesso del rientro a scuola. L'alunno maggiorenne con delega scritta dei genitori
che dovrà essere compilata, sottoscritta dagli stessi e depositata in
segreteria, potrà gestire in maniera autonoma le proprie giustifiche.
Il libretto delle assenze, all’inizio dell’anno scolastico, è
sempre consegnato alla famiglia, che è tenuta alla custodia dello stesso.
I genitori degli alunni sono tenuti a conservare personalmente il libretto delle
assenze dei rispettivi figli, non soltanto per avere un quadro chiaro ed aggiornato
circa la loro partecipazione all'attività scolastica, ma anche per scoraggiare
eventuali tentativi di assenze arbitrarie.
Per ovviare ai frequenti disguidi conseguenti alla temporanea assenza dalla
famiglia del genitore la cui firma è agli atti della scuola, è
opportuno che depositino le loro firme entrambi i genitori. La giustifica delle
assenze e dei ritardi deve essere prodotta entro il terzo giorno successivo
all’assenza. In caso di mancata giustifica entro tale termine, l'alunno
potrà essere riammesso in classe solo se accompagnato dai genitori o
comunque dopo aver convocato la famiglia per la giustifica diretta. In qualunque
periodo dell’anno scolastico i genitori possono prendere atto di tutte
le assenze e ritardi del proprio figlio. Le giustifiche delle assenze di più
giorni sono accettate solo se i giorni di assenza sono continuativi; periodi
di assenza non continuativi vanno giustificati separatamente. Per i provvedimenti
disciplinari in caso di reiterate mancate giustificazioni, di diffuse assenze
e ritardi si rimanda al regolamento di disciplina. Non sono accettate giustificazioni
non compilate sull'apposito libretto, di cui non viene rilasciato duplicato
se non in seguito a denuncia di furto o di smarrimento, presentata dai genitori.
Per le assenze per malattia superiori a 5 giorni consecutivi, la giustificazione
dovrà essere integrata da certificato medico attestante che l'alunno
è esente da malattie ed è in grado di riprendere la scuola: in
caso di trascorsa malattia infettiva, la giustificazione deve essere corredata
del visto dell'ufficio di Igiene ( la documentazione sarà consegnata
in busta chiusa al Dirigente Scolastico o suo delegato in ottemperanza alle
disposizioni normative in tema di privacy).
Le assenze arbitrarie collettive sono sempre ingiustificate e, ripetendosi,
tali assenze hanno influenza sul voto di condotta e sul credito scolastico e
possono sollecitare più severi provvedimenti. Nello spirito di fattiva
collaborazione e di lealtà fra tutte le componenti della scuola ove gli
alunni ravvisino l'opportunità di partecipare, durante l'orario scolastico,
a manifestazioni pubbliche organizzate per motivi di forte rilevanza civile
o culturale o attinenti alla vita e alla organizzazione della scuola, possono
mettersi in contatto, attraverso i loro rappresentanti, con i docenti e la Presidenza,
per concordare tempi e forme di partecipazione.
Art. 24 - Utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche
È del tutto evidente che il divieto di utilizzo
del cellulare durante le ore di lezione risponda ad una generale norma di correttezza
che, peraltro, trova una sua codificazione formale nei doveri indicati nello
Statuto delle studentesse e degli studenti. L’uso del cellulare e di altri
dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo
usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente
configurando, pertanto, un’infrazione disciplinare. Al momento della contestazione
dell’infrazione, il docente può ritirare temporaneamente il cellulare
e, quindi, applicare le sanzioni previste dal regolamento di disciplina, orientate
non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche a stimolare nello
studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi comportamenti. In caso
di uso scorretto del cellulare o di altri dispositivi elettronici che configurano
gravi mancanze di rispetto verso la persona, il docente può predisporre
il ritiro temporaneo del telefono cellulare durante le ore di lezione, attraverso
il Dirigente scolastico o un suo delegato e la successiva consegna alla famiglia.
Resta fermo che, anche durante lo svolgimento delle attività didattiche,
eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate
da ragioni di particolare urgenza o gravità, potranno sempre essere soddisfatte,
previa autorizzazione del docente. La scuola continuerà, in ogni caso,
a garantire, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie
ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza
e di segreteria amministrativa.
Per l’esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento
esemplare da parte degli adulti, il divieto di utilizzare telefoni cellulari
durante lo svolgimento di attività di insegnamento-apprendimento opera
anche nei confronti di tutto il personale scolastico, come disposto dalle normative
ministeriali.
Art. 25
MODALITA' DI COMUNICAZIONE SCUOLA - STUDENTI E SCUOLA - GENITORI
Nell'intento di acquisire una maggiore
conoscenza degli alunni e di favorire la loro completa integrazione, la scuola
ricerca e sviluppa rapporti di collaborazione con le famiglie, chiamandole ad
assumersi - secondo le loro competenze e possibilità - un ruolo attivo
nella vita scolastica.
Le modalità di comunicazione scuola famiglia sono le seguenti
COMUNICAZIONI SCRITTE
Il Dirigente Scolastico comunica informazioni, calendari delle
convocazioni dei Consigli di classe, orario di ricevimento dei docenti, iniziative
e proposte di carattere generale attraverso lettere ciclostilate distribuite
agli studenti per la consegna alle famiglie.
Su richiesta dei Docenti o del Consiglio di classe, alle famiglie possono essere
comunicate particolari situazioni relative all'andamento didattico o disciplinare
attraverso lettere personali. Sempre attraverso una lettera alla famiglia e
in caso di necessità, il Dirigente Scolastico o gli insegnanti possono
richiedere un colloquio con i genitori. Per comunicazioni scritte tra il singolo
docente e la famiglia è generalmente utilizzato l'apposito spazio sul
libretto delle giustificazioni o sul diario dell'alunno.
INCONTRI A SCUOLA
Possono essere fissati dal Dirigente Scolastico per conferire con le famiglie
e gli alunni con problemi particolari. Detti incontri possono essere richiesti
dai genitori previo appuntamento.
Tutti gli insegnanti fissano, all'inizio di ogni anno scolastico, un’ora
la settimana al mattino, nelle quali si rendono disponibili per il colloquio
con i genitori; il calendario delle ore di ricevimento viene comunicato alle
famiglie attraverso lettera ciclostilata.
Il Consiglio di classe può essere convocato dal Dirigente Scolastico
al di fuori del normale calendario, anche su richiesta dei rappresentanti dei
genitori, quando si verificano situazioni generali di eccezionalità di
urgenza tali da rendere necessario il confronto tra tutte le componenti scolastiche.
Ma al di là di questi incontri e della presenza di alcuni genitori negli
Organismi scolastici, la scuola e le famiglie possono, anzi debbono cercare
occasioni di collaborazione e di incontro, per scambi di informazioni, per l'esame
di particolari questioni e situazioni , per ricerche e richieste di progetti
e strategie atti a migliorare la vita scolastica e la formazione degli studenti.
ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI
Le Assemblee
studentesche costituiscono occasioni di partecipazione democratica per l'approfondimento
dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione
culturale e civile degli studenti. Alle assemblee possono assistere il Dirigente
Scolastico e gli insegnanti che lo desiderino. Non possono aver luogo assemblee
nei 30 giorni precedenti la fine dell'anno scolastico. Gli studenti possono
riunirsi nei locali della scuola secondo le seguenti modalità:
Le Assemblee di classe: possono essere svolte una volta al mese, in orario di
lezione, nel limite di 2 ore. L'autorizzazione va richiesta al Coordinatore
di Classe dai rappresentanti di classe, i quali devono comunicare il giorno
e le ore, unitamente all'ordine del giorno L'assemblea di classe non può
essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana. I docenti sono tenuti
ad essere presenti allo svolgimento dell'assemblea (non viene meno l’obbligo
di vigilanza) a guidare gli alunni nella redazione dei verbali. Il verbale dell’assemblea
è parte integrante dei verbali del Consiglio di classe e i temi emersi
vanno discussi nell’ambito del successivo Consiglio di classe.
Gli studenti hanno il diritto ad un'altra Assemblea di classe mensile, da svolgersi
fuori dell'orario delle lezione.
Assemblea d'Istituto: riunisce tutti gli studenti della scuola; può essere
svolta una volta al mese nel limite delle ore di una giornata scolastica. L'assemblea
d'Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento, che viene
inviato in visione al Consiglio d'Istituto. Le assemblee d'Istituto possono
essere richieste dal Comitato studentesco o da almeno il 10% degli alunni scuola.
Alle assemblee possono partecipare esperti di problemi sociali e culturali indicati
dagli studenti, previa autorizzazione del Consiglio d'Istituto. La scuola non
possiede un locale adatto ad accogliere tutti gli studenti dell'Istituto: pertanto,
se gli studenti intendono svolgere l'assemblea plenaria è necessario
accordarsi con il Comune o la Provincia per l'eventuale utilizzo di un locale
capiente. Qualora non sia possibile usufruire dei locali messi a disposizione
dai citati Enti locali, le assemblee saranno svolte per classi parallele, come
previsto dall'art. 433 DPR n°4l6, nonché dell'art. 13 e 14 del 16/04/
94 n~97, oppure nel giorno assegnato per l’assemblea si svolge l’assemblea
di classe nella prima ora di lezione alla presenza del docente che provvederà
all’appello; successivamente una delegazione della classe (i rappresentanti
di classe con altri alunni fino a un massimo di cinque) si recherà in
Aula Magna dove dalla seconda ora si svolgerà l’Assemblea di Istituto
guidata dai rappresentanti di Istituto.
ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEGLI STUDENTI
Quando si rende necessaria una capillare circolazione delle informazioni, nell'impossibilità
di riunire l'Assemblea d'Istituto, è consentito ai rappresentanti di
classe e d'Istituto degli studenti di riunirsi in assemblea in orario scolastico.
All'assemblea può partecipare anche il Dirigente Scolastico, che utilizza
questo momento per far giungere in tutte le classi , attraverso i rispettivi
rappresentanti, le comunicazioni di carattere generale e organizzativo rispetto
ad iniziative e proposte che riguardano la vita dell'Istituto.
ASSEMBLEA DEI GENITORI
I genitori degli alunni della scuola possono riunirsi in assemblea nei
locali scolastici, previo accordo con il Dirigente Scolastico, con il quale
devono anche concordare data e orario di svolgimento.
ASSEMBLEA DI CLASSE
Riunisce tutti i genitori degli alunni di una classe, su richiesta dei genitori
rappresentanti. Ad essa possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente
Scolastico ed i docenti della classe.
ASSEMBLEA DI ISTITUTO
Può riunire i genitori di tutti gli alunni della scuola su richiesta
del Presidente (se eletto o della maggioranza del Comitato dei genitori (qualora
sia stato formato odi 200 genitori.Possono parteciparvi, con diritto di parola,
il Dirigente Scolastico e i docenti della scuola. Il Dirigente Scolastico, sentita
la Giunta esecutiva del Consiglio d'Istituto, autorizza la convocazione, e i
genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione dell'avviso all'Albo,
rendendo noto anche l'O. d. G. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle
lezioni. L'assemblea dei genitori deve darsi un Regolamento per il proprio funzionamento,
che viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto.
ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEI GENITORI
Al fine di favorire il passaggio delle informazioni alle famiglie, il Dirigente
Scolastico utilizza un' Assemblea dei rappresentati dei genitori.
Attraverso i delegati il Dirigente Scolastico può comunicare alle famiglie
degli alunni notizie, iniziative, proposte generale inerenti al funzionamento
e all'organizzazione scolastica.
COMITATO DEI GENITORI
Il Comitato dei genitori è composto dai rispettivi rappresentanti eletti
nei Consigli di classe ed integrato dai rappresentanti eletti nel Consiglio
d'Istituto.
Il Comitato dei genitori nella prima riunione si deve dare un Regolamento per
il proprio funzionamento, che viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto.
Il Comitato dei genitori è periodicamente consultato dal Capo di Istituto;
formula, anche di propria iniziativa, proposte, pareri e indicazioni per migliorare
l'attività educativa e il funzionamento della Scuola
COMITATO DEGLI STUDENTI
il Comitato degli studenti è composto
dai rappresentanti eletti nei Consigli di Classe ed integrato dai rappresentanti
eletti nel Consiglio d'Istituto.
Il Comitato degli studenti, dovrà darsi, all'atto della prima riunione,
un Regolamento per il proprio funzionamento, che viene inviato in visione al
Consiglio d'1stiti~to.
Il Comitato, periodicamente consultato dal Capo d'Istituto, formula, anche di
propria iniziativa, proposte, pareri e indicazioni per migliorare l'attività
educativa e il funzionamento della scuola.
VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
Le visite guidate e i viaggi di istruzione, regolati dalla C.M. n. 74 del 17.03.88,
hanno valenza formativa, essendo strumento di collegamento tra l'esperienza
scolastica e quella extrascolastica.
Pertanto, esclusa ogni finalità ludica e di evasione, essi:
a) fanno parte, della Programmazione didattica del Consiglio di classe, che
deve tassativamente indicare quali parti del Programma richiedono verifica mediante
visite e viaggi di istruzione;
b) vanno progettati come esperienza di apprendimento integrata nel curriculum
scolastico;
e) devono essere organizzati in modo che non si creino discriminazioni fra gli
alunni, alcuni dei quali potrebbero non partecipare per il costo troppo elevato.
Considerato che l'I.T.G. "E. Masi" è un Istituto di istruzione
tecnica, nella scelta delle mete di tali visite e viaggi si devono privilegiare
zone, aziende e unità di produzione che permettono agli studenti di entrare
in contatto proficuo con la realtà economica del Paese;
Non è consentito programmare più di un viaggio in un anno scolastico:
per le classi dalla 1^ alla 3^ le visite devono esaurirsi, in linea di massima,
in una giornata (senza pernottamento); per le classi 4A e 5^ il viaggio può
svolgersi in più giorni.
I viaggi all'estero - cui possono partecipare le sole classi quinte - sono giustificati
dall'assoluta impossibilità di fare una uguale esperienza didattica sul
territorio nazionale: e ciò va analiticamente documentato nella proposta,
che deve contenere anche notizie dettagliate sulle mete da raggiungere, sull'itinerario,
sul numero degli studenti partecipanti e dei docenti accompagnatori, sulle spese
preventivate, ecc.
Il Consiglio d'Istituto, nell'approvare o respingere la richiesta di un viaggio
all'estero, tiene conto di tutti gli elementi sopra indicati, nonché
della lingua straniera in possesso degli alunni e dei docenti partecipanti.
In generale, le proposte di viaggi di istruzione, firmate dal docente proponente,
dal Coordinatore del Consiglio di classe, in rappresentanza dei docenti, devono
contenere:
- Una dettagliata relazione sugli obiettivi didattici e culturali del viaggio;
- il programma analitico del viaggio;
- le modalità di preparazione degli studenti;
- l'elenco nominativo degli accompagnatori.
Dopo l'approvazione di massima del Consiglio d'Istituto, devono essere
presentati i seguenti documenti:
- l'elenco nominativo degli studenti partecipanti, distinti per classi;
- le dichiarazioni di consenso delle famiglie o di adesione degli alunni maggiorenni,
controfirmata - per conoscenza - dai genitori;
- la dichiarazione degli accompagnatori di assumersi ogni dovere di vigilanza;
- la precisa indicazione di massima del costo del viaggio per ciascun alunno;
- un Piano con le modalità di partenza e di arrivo, degli spostamenti
della comitiva, delle località e dei relativi recapiti telefonici da
comunicare ai genitori.
I docenti accompagnatori - sulla base di uno per classe - sono, in ordine di
precedenza:
. i docenti proponenti;
- i docenti di materie vicine alle finalità del viaggio;
- i docenti designati dal Dirigente Scolastico (in caso di sostituzione).
Gli accompagnatori godono del previsto trattamento di missione.
Il periodo utile per l'effettuazione dei viaggi di istruzione viene stabilito
all'inizio dell'anno scolastico dal Consiglio d'Istituto.
Le visite delle varie classi, anche se in luoghi diversi, devono essere effettuate
possibilmente negli stessi giorni, per evitare disguidi nell'attività
didattica, e, comunque, non oltre il 30 aprile.
Alle visite e ai viaggi di istruzione devono partecipare non meno di 2/3 degli
alunni di ciascuna classe.
Tutti i partecipanti al viaggio sono assicurati secondo le norme vigenti.
I versamenti richiesti per partecipare al viaggio di istruzione vanno effettuati
sul c/c postale dell'Istituto entro i termini fissati.
Il Consiglio d'Istituto può concedere contributi a chi ne faccia richiesta
motivata e documentata.
L'adesione sottoscritta dai genitori comporta, in caso di mancata partecipazione
al viaggio, il pagamento della penale richiesta dall'Agenzia organizzatrice,
a suo tempo comunicata.
Al ritorno dal viaggio di istruzione i docenti accompagnatori devono presentare
al Dirigente Scolastico una relazione scritta sullo svolgimento del viaggio,
sugli obiettivi raggiunti, con eventuali proposte per il futuro.
I danni che vengono eventualmente arrecati ai mezzi di trasporto o alle attrezzature
dei luoghi di soggiorno o di sosta, a causa di comportamenti scorretti, vanno
risarciti dai responsabili, se individuati; in caso contrario, da tutti i partecipanti
in solido.
PATTO DI CORRESPONSABILITA'
Contestualmente all’iscrizione scolastica, è
richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del patto
educativo di corresponsabilità che definisce in maniera dettagliata e
condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti
e famiglie. Tale patto, approvato dal Consiglio di Istituto, forma parte integrante
del presente regolamento.
CAPO VI - GENITORI
Art. 26 - Indicazioni
1. I genitori sono i responsabili più diretti
dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere
di condividere con la scuola tale importante compito.
2. Sarebbe opportuno che i genitori cerchino di:
a) trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza
per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale;
b) stabilire rapporti corretti con gli Insegnanti, collaborando a costruire
un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno;
c) controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni loro inviate;
d) partecipare con regolarità alle riunioni previste;
e) favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate
dalla scuola;
f) osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi
e delle uscite anticipate;
3. Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, tutte le volte che
la situazione lo richieda o quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso
dalla famiglia. In questi casi si concorda, tramite il diario degli alunni,
l'orario di ricevimento. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni
particolari, invierà alle famiglie degli alunni una cartolina di convocazione.
4. In caso di sciopero del personale la scuola avvertirà le famiglie
con apposito comunicato e con congruo anticipo. Non sempre sarà possibile
garantire il normale svolgimento delle lezioni. Gli alunni presenti in scuola
sono affidati alla vigilanza dei docenti e/o dei collaboratori scolastici non
scioperanti. In situazioni di emergenza verranno comunque impartite opportune
disposizioni.
5. Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l'affiatamento tra le famiglie e
la scuola i genitori sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte
partecipando ai colloqui individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento.
Sono gradite e possibili anche altre forme di collaborazione o proposte di riunioni
suggerite dai genitori stessi.
Art. 27 - Accesso dei genitori
nei locali scolastici
1. Non è consentita per nessun motivo l’accesso
dei genitori nelle aule o nei corridoi.
2. L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche,
è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio.
Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante
l'attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno,
fatto eccezione per casi particolari.
3. I genitori degli alunni possono accedere all’ edificio scolastico nelle
ore di ricevimento settimanale dei docenti.
CAPO VII - LABORATORI
Art. 28 - Uso dei laboratori e aule speciali
1. I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal
D.S. all'inizio di ogni anno scolastico alla responsabilità di un docente
che svolge funzioni di subconsegnatario ed ha il compito curare il calendario
d'accesso allo stesso, proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione
di attrezzature, ecc...
2. Il Dirigente Scolastico può assegnare ad ogni laboratorio un assistente
tecnico, il quale collabora col responsabile al rispetto delle regole e al controllo
dell’uso corretto delle attrezzature da parte degli alunni.
3. Il responsabile del Laboratorio concorda con il Dirigente Scolastico le modalità
ed i criteri per l'utilizzo del laboratorio in attività extrascolastiche.
4. Il responsabile del laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi
e gli orari di utilizzo da parte delle classi.
5. All’inizio di ogni anno scolastico il responsabile di laboratorio predispone
l’orario di accesso al laboratorio che sarà affisso sulla porta
di ingresso. I docenti interessati sono tenuti al rispetto dell’orario
predisposto dai responsabili e qualora si presentasse la necessità di
utilizzo in orario diverso, sono tenuti a prenotarsi in tempo utile.
6. L’insegnante annota, sul registro presente in ogni laboratorio e aula
speciale, la data, l’ora di ingresso e di uscita, la classe, gli argomenti
trattati e appone la sua firma.
7. L’assistente tecnico del laboratorio avrà cura, alla fine di
ogni lezione, di verificare l'integrità di ogni postazione e di ogni
strumento utilizzato. In caso di danni, manomissioni, furti delle attrezzature
che possano condizionare la sicurezza, il responsabile del laboratorio o l’assistente
tecnico o il docente di turno, sono tenuti ad interrompere le attività
e a segnalare la situazione in Presidenza per l'immediato ripristino delle condizioni
di efficienza e al fine di individuare eventuali responsabili.
8. I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in perfetto ordine.
Al fine di un sicuro controllo del materiale, l'insegnante o l’assistente
tecnico prenderà nota della postazione e degli strumenti assegnati allo
studente o al gruppo di studenti.
9. Il prelievo o il temporaneo spostamento all’esterno dei laboratori
di materiale, avverrà su permesso del responsabile del laboratorio. Ogni
movimento sarà registrato su apposito registro in consegna al personale
addetto al laboratorio.
10. Le disposizioni generali vengono integrate da altre norme, differenti per
ciascun laboratorio, che riguardano comportamento, modalità di utilizzo
dei beni, manutenzione e modifiche delle apparecchiature, sicurezza.
11. I regolamenti completi sono resi pubblici mediante affissione nei laboratori.
Art. 29 - Uso dei laboratori di chimica e fisica
1. Il responsabile del laboratorio deve garantire adeguata
sicurezza agli alunni durante l’esecuzione degli esperimenti rispettando
le distanze necessarie per l’esecuzione degli stessi.
2. L’insegnante deve sorvegliare che gli alunni siano lontani da materiali
tossici e pericolosi per la propria incolumità fisica.
3. In laboratorio gli alunni devono astenersi dal mangiare, dal toccare la vetreria
e le attrezzature in uso nei laboratori.
4. Il docente deve insegnare agli alunni la simbologia in uso nei materiali
utilizzati.
5. Per quanto attiene alla sicurezza si rimanda alla normativa vigente.
Art. 30 - Regolamento della biblioteca d’Istituto
1. La biblioteca è aperta all’utenza tutte
le mattine in orario scolastico dalle ore 8.30 alle ore 13.30
2. Possono usufruire dei servizi di biblioteca tutti gli alunni e tutto il personale
docente e non docente dell’Istituto.
3. I libri presi in prestito, previo deposito della propria firma sull’apposito
registro, devono essere restituiti entro gg.15
4. Gli utenti esterni possono accedere solo alla consultazione, previa autorizzazione
del Capo d’Istituto.
5. Per i volumi che non possono essere dati in prestito (enciclopedie, testi
rari ecc..) è possibile fare fotocopia delle pagine a cui si è
interessati.
6. L’uscita di libri e dizionari per la consultazione in classe è
consentita solo dietro rilascio di un documento di identità (anche il
libretto delle giustifiche) che viene trattenuto fino alla restituzione del
libro.
7. Gli utenti sono tenuti a custodire con cura i libri presi in prestito e a
non passarli ad altre persone, in quanto il depositario della firma è
considerato responsabile dello smarrimento o del deterioramento del materiale
preso in prestito.
Art. 31 - Regolamento della palestra
1. Gli alunni devono recarsi in palestra velocemente
accompagnati dal docente.
2. Durante il tragitto classe-palestra e viceversa, i rappresentanti di classe
collaborano con l’insegnante affinché la squadra si muova in ordine
e in silenzio.
3. . Gli alunni devono cambiarsi esclusivamente negli spogliatoi.
4. Non è consentito, durante l’ora di lezione, sostare negli spogliatoi,
che, pertanto, vengono chiusi quando gli allievi terminano il cambio e riaperti
cinque minuti prima della fine dell’ora. In caso di necessità gli
allievi possono usare i bagni della palestra.
5. In palestra si accede con le scarpe ginniche che vanno indossate negli spogliatoi
e non a casa.
6. Agli allievi è consentito giustificare la mancata partecipazione alle
lezioni non più di una volta al mese; in tale circostanza restano per
tutto il tempo in palestra.
7. Al termine della lezione gli alunni hanno cura di riporre in deposito gli
attrezzi usati, accertandosi di non aver lasciato niente in giro.
8. Gli alunni sono riaccompagnati in classe dal docente.
Art. 32 - Regolamento del Bar
1. L’accesso al bar è consentito la mattina
dalle ore 10,00 alle 12,00 e il pomeriggio dalle 17,00 alle 18,00.
2. L’insegnante della classe può autorizzare un alunno per volta
ad accedere al bar.
3. Il responsabile del servizio deve garantire la qualità dei prodotti
offerti, il comportamento corretto e dignitoso del personale addetto ed evitare
che ci siano resse per l’uso del servizio.
Art. 33 - Sussidi didattici
1. La scuola è fornita di sussidi per il lavoro educativo-didattico e di materiale il cui elenco è esposto e consultabile presso ogni plesso scolastico. Tale elenco ne specifica anche l'uso e i possibili utilizzatori. I docenti, i non docenti, gli alunni sono tenuti a curare il buon uso, la conservazione e la piena efficienza dei sussidi.
Art. 34 - Diritto d'autore
1. Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i docenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso.
Art. 35 - Sala e strutture audiovisive
1. La prenotazione per l'utilizzazione delle sale audiovisivi dovrà avvenire almeno un giorno prima. In caso di più richieste relative alla stessa ora di lezione, sarà data la precedenza alla classe che ne ha usufruito un numero inferiore di volte e, in subordine, alla classe che ne ha usufruito in data anteriore.
Art. 36 - Uso esterno della strumentazione
tecnica
(macchine fotografiche, telecamere, portatili, sussidi vari, ecc...)
1. L'utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è autorizzato dal Dirigente Scolastico; va segnalato nell'apposito registro, ove verranno riportati tutti i dati richiesti a cura del responsabile. Alla riconsegna dell'attrezzatura, l'incaricato provvederà alla rapida verifica di funzionalità degli strumenti, prima di deporli. Si riporterà, inoltre, sull'apposito registro la data dell'avvenuta riconsegna e le eventuali segnalazioni di danno.
Art. 37 - Mediateca
1. La mediateca costituisce uno strumento didattico di
primaria importanza per la vita della scuola, essa è accessibile a tutte
le componenti della scuola: docenti, studenti, personale A.T.A..
2. Compito della mediateca è raccogliere, ordinare, descrivere il materiale
librario, documentario, audiovisivo ed informatico in qualunque modo appartenente
alla scuola e promuoverne l'uso da parte di alunni e docenti.
3. Il Dirigente Scolastico nomina un Responsabile della mediateca con il compito
di sovraintendere al suo funzionamento e verificare periodicamente la consistenza
delle dotazioni, i registri per il prestito, l'aggiornamento della schedatura
e del catalogo.
4. Alla mediateca della scuola si accede secondo un calendario settimanale prestabilito
e opportunamente pubblicizzato.
5. Il Collegio dei Docenti promuove l'aggiornamento del patrimonio librario,
documentario, audiovisivo ed informatico, secondo le esigenze didattiche e culturali
dell'Istituzione, recependo i suggerimenti specifici espressi dai docenti e
dalle altre componenti scolastiche per quanto di loro competenza.
6. I docenti in base alle necessità dell’attività didattica,
possono proporre l'acquisto di materiale librario, audiovisivo e/o informatico.
7. Non è possibile dare in prestito materiale informatico (software).
8 il materiale audiovisivo può essere dato in prestito per non più
di due giorni, compatibilmente con la programmazione dei docenti.
9. Il materiale concesso in prestito viene annotato nell'apposito registro.
10. I costi relativi ai libri - o altri materiali – smarriti, deteriorati
o non restituiti saranno sostenuti da chi ha causato il danno.
Art. 38 - Utilizzo delle infrastrutture sportive dell'istituto
1. Il Dirigente Scolastico nomina all'inizio dell'anno
scolastico uno o più docenti responsabili dell'area sportiva dell'Istituzione
Scolastica che provvederanno alla predisposizione degli orari di utilizzo e
di funzionamento delle singole infrastrutture in orario curricolare e al coordinamento
delle iniziative extracurricolari.
2. La palestra e le sue attrezzature sono riservate, durante le ore di lezione,
agli alunni. Per l’attività sportiva è obbligatorio l’uso
delle scarpe da ginnastica.
Art. 39 - Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione
1. Le attrezzature dell'Istituto per la stampa e la riproduzione
(macchine da scrivere, fax, fotocopiatrice, ciclostile, computer), oltre al
primario uso didattico ed amministrativo, possono essere utilizzate da tutte
le componenti scolastiche per attività di esclusivo interesse della scuola.
É escluso l'utilizzo degli strumenti della scuola per scopi personali.
2. Nella scuola è ubicato un centro stampa dove sono presenti operatori
addetti al servizio duplicazione e fascicolatura. Le modalità di utilizzo
e l'orario del centro stampa sono resi pubblici all'inizio di ogni anno scolastico.
3. L'uso delle fotocopiatrici è riservato oltre al personale incaricato,
ai docenti previo inserimento di una password personale .
4. L'uso della fotocopiatrice è gratuito per il materiale didattico utilizzato
dagli alunni e dagli insegnanti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio fissati
annualmente.
5. I collaboratori scolastici incaricati terranno appositi registri dove annotare
la data, la classe, il richiedente, il numero di fotocopie seguite. Il materiale
cartaceo è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i richiedenti
si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello
stesso.
CAPO VIII - SICUREZZA
1. Tenere un contegno corretto astenendosi dal compiere
atti che possano distrarre o arrecare danno ai compagni di lavoro;
2. Attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal proprio superiore;
3. Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed
igiene richiamate da specifici cartelli o indicate dai propri superiori;
4. Non usare macchine, impianti ed attrezzature senza autorizzazione;
5. Non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza, o di cui non
si è a perfetta conoscenza: in casi dubbi occorre rivolgersi al proprio
superiore;
6. Per accedere agli scaffali alti o a strutture sopraelevate, utilizzare le
apposite scale. E' opportuno, per le scale doppie, assicurarsi, prima di salirvi,
che i tiranti o le catenelle siano in tensione.
7. Non utilizzare tali scale come scale semplici appoggiandole a muro né
spostarle quando su di esse vi sono delle persone;
8. Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata;
9. Depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non
ingombrare, ostacolare e/o impedire, anche solo parzialmente l'accesso alle
uscite di sicurezza, al transito sulle vie di fuga (corridoi, scale di sicurezza,
ecc...), in prossimità di mezzi ed impianti atti ad intervenire sugli
incendi, ed in generale la normale circolazione;
10. Ogni contenitore deve riportare l'etichetta con l'indicazione ben leggibile
del contenuto;
11. Segnalare tempestivamente al proprio superiore ogni eventuale anomalia o
condizione di pericolo rilevata;
12. In caso di infortunio, riferire al più presto ed esattamente ai propri
superiori sulle circostanze dell'evento;
13. Se viene usato il materiale della cassetta di pronto soccorso ripristinare
la scorta;
14. Non circolare né sostare nei sottopiani, ecc., degli edifici salvo
giustificato motivo di lavoro. Non accedere nelle zone o nei locali in cui vige
il divieto di ingresso ai non autorizzati;
15. Mantenere pulito ed in ordine il proprio posto di lavoro;
16. Disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di uso comune;
17. Adoperare gli attrezzi solamente per l'uso cui sono destinati e nel modo
più idoneo evitando l'uso di mezzi di fortuna o di attrezzi diversi da
quelli predisposti o di apportare agli stessi modifiche di qualsiasi genere;
18. Mantenere i videoterminali nella posizione definita secondo i principi dell'ergonomia
delle norme di legge e di buona tecnica. Qualsiasi variazione che si rendesse
necessaria deve essere concordata con il proprio responsabile;
19. Manipolare vetri o materiale pungente con i guanti;
20. Negli armadi o negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti;
21. Riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l'uso;
22. L'apertura di tutte le uscite di sicurezza deve avvenire prima dell'inizio
delle lezioni.
CAPO IX - COMUNICAZIONI
Art. 41 - Distribuzione materiale informativo e pubblicitario
1. Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità
varia potrà essere distribuito nelle classi, o comunque nell'area scolastica,
senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.
2. E' garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo
di materiale utilizzabile nel lavoro scolastico (giornali, ecc. ...) e di quello
frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino, mostre, ricerche).
3. E' garantita la possibilità di informare i genitori delle attività
connesse con Enti, Associazioni culturali, ecc. ...
4. La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria
a scopo economico e speculativo.
5. Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale.
6. Per gli alunni si prevede di:
a) distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l' organizzazione
della scuola;
b) autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività
sul territorio a livello Comunale e Comprensoriale, inviato da Enti istituzionali;
c) autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative
od attività sul territorio, gestite da Enti, Società, Associazioni
private che abbiano stipulato accordi di collaborazione con la Scuola, purché
l'iniziativa non persegua fini di lucro.
Art. 42 - Comunicazioni docenti – genitori
1. Nell'orario di servizio settimanale di ogni docente
è prevista un'ora per i colloqui, su appuntamento, con i genitori e con
gli alunni maggiorenni accompagnati dai genitori.
2. Saranno programmati annualmente incontri pomeridiani delle famiglie con gli
insegnanti della scuola. Inoltre, qualora se ne ravvisi la necessità,
verranno inviate alle famiglie tempestive informazioni scritte relative, secondo
i casi, alla frequenza, al profitto, al comportamento dell'alunno: in particolare,
saranno comunque comunicate alle famiglie le valutazioni periodali e, su mandato
dei docenti, anche quelle interperiodali, accompagnate dalla eventuale segnalazione
degli interventi di sostegno e di recupero che l'alunno deve sostenere e l'esito
di tali interventi.
Art. 43 - Informazione sul Piano dell'offerta formativa
1. All'inizio dell'anno scolastico il coordinatore del
consiglio di classe illustra agli studenti ed alle famiglie le opportunità
offerte dal piano dell'offerta formativa, comprensivo di tutte le attività
e iniziative didattiche e formative facoltative e/o opzionali.
2. Le attività didattiche aggiuntive facoltative saranno organizzate
secondo i tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento
e delle esigenze di vita degli studenti.
3. Le comunicazioni agli alunni ed ai genitori sono fatte normalmente con circolari
scritte inviate in lettura nelle classi. In forma ufficiale viene adottata anche
la pubblicazione in bacheca, in particolare per gli atti che devono essere riportati
a conoscenza di tutti.
CAPO X
ACCESSO DEL PUBBLICO
Art. 44 - Accesso di estranei ai locali scolastici
1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe
esperti a supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta,
l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. In questi casi la completa responsabilità
didattica e di vigilanza della classe resta del docente.
2. Nessuna persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata
dal Dirigente Scolastico o suo delegato può entrare nei locali ove si
svolgono attività didattiche.
3. Dopo l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso esclusa quella
in cui presta servizio di vigilanza il collaboratore scolastico addetto.
4. Chiunque ha il diritto di accedere, durante l’orario di ricevimento
agli Uffici di Presidenza e di Segreteria. Durante le ore di apertura della
scuola possono accedere al locale dove si trova l'albo d'istituto per prendere
visione degli atti.
5. I tecnici che operano alle dipendenze della Amministrazione Provinciale possono
accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni.
6. I signori rappresentanti ed agenti commerciali devono qualificarsi esibendo
tesserino di riconoscimento
CAPO XI
CIRCOLAZIONE MEZZI ALL'INTERNO DELL'AREA SCOLASTICA
Art. 45 - Accesso e sosta
1. E' consentito l'accesso con la macchina nel cortile
dei plessi scolastici ai genitori o chi ne fa le veci di alunni portatori di
handicap per un ingresso e una uscita più agevoli.
2. Moto, motorini e biciclette devono essere sistemati in modo ordinato solo
ed esclusivamente nelle aree destinate a raccogliere tali mezzi.
3. La scuola ribadisce di non poter garantire la custodia dei mezzi di cui trattasi,
e di non assumere responsabilità di alcun genere per eventuali danni
o furti a carico dei mezzi medesimi.
4. I mezzi devono procedere con prudenza quando transitano su aree interne di
pertinenza della scuola.
5. In casi di emergenza, per comportamenti non prudenti o quando si ravvisano
difficoltà di funzionamento e di uso degli spazi interessati, il Dirigente
Scolastico può adottare i provvedimenti opportuni, anche di carattere
restrittivo.
6. I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione
nella struttura scolastica sono autorizzati ad entrare nelle aree procedendo
con prudenza.
APPENDICE A - Schema di regolamento dell'Organo di Garanzia
1. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, previsto
dall'art. 5, commi 2 e 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è
istituito e disciplinato dal presente regolamento.
2. L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente
Scolastico, che ne assume la presidenza, un docente eletto dal Collegio dei
Docenti, un genitore indicato dal Consiglio di Istituto e da uno studente eletto
dall'assemblea degli studenti.
3. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori
all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva.
4. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse,
anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione
del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli studenti.
5. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Presidente, che provvede
a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione
va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 5 giorni prima
della seduta.
6. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della
metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire,
deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per
iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza.
7. Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione
del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità
prevale il voto del Presidente.
8. L'Organo di garanzia, in forza del disposto di cui all'art. 5, dello Statuto
delle studentesse e degli studenti, è chiamato ad esprimersi sui ricorsi
degli allievi contro gravi sanzioni disciplinari.
9. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto),
il Presidente dell'Organo di garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà
convocare mediante lettera i componenti l'Organo non oltre 15 giorni dalla presentazione
del ricorso medesimo.
10. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente
assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo,
finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.
11. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.
12. L'Organo di garanzia, su richiesta degli studenti o di chiunque abbia interesse,
decide anche sui conflitti che, all'interno della scuola, sorgano in merito
all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
APPENDICE C - Schema di regolamento viaggi ed uscite d'istruzione
1. La scuola considera i viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, mostre,
manifestazioni culturali, di interesse didattico o professionale, lezioni con
esperti e visite a enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad
attività teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori ambientali,
la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati
o gare sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, i gemellaggi con scuole
estere parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e momento privilegiato
di conoscenza, comunicazione e socializzazione.
2. Le attività sportive costituiscono parte integrante dell'attività
didattica e verranno effettuate con la collaborazione di tutti i docenti.
3. Il Consiglio di Classe prima di esprimere il parere sui relativi progetti,
li esamina, verificandone la coerenza con le attività previste dalla
programmazione collegiale e l'effettiva possibilità di svolgimento e
nell'ipotesi di valutazione positiva, indica gli accompagnatori.
4. Se l'iniziativa interessa un'unica classe sono necessari 2 accompagnatori,
se più classi, 1 ogni 15 alunni; un accompagnatore ogni uno due alunni
in situazione di handicap secondo le occorrenze. Nel designare gli accompagnatori
i Consigli di classe provvederanno ad indicare sempre un accompagnatore in più
per ogni classe per subentro in caso di imprevisto. E' auspicabile che gli accompagnatori
siano scelti all'interno del Consiglio interessato.
5. Le attività approvate e programmate dai Consigli di Classe e dal Collegio
dei Docenti rientrano nel Piano delle Uscite e dei Viaggi Didattici della scuola.
6. Le proposte devono essere approvate dai Consigli almeno 60gg. prima della
data dell'uscita o del viaggio, salvo casi eccezionali, per dare modo al Collegio
dei Docenti di approvare l'iniziativa e farla rientrare nel Piano delle Uscite
e dei Viaggi Didattici della scuola.
7. Si auspica la totale partecipazione della classe. Nessun alunno dovrà
essere escluso dai viaggi di istruzione o dalle visite guidate per ragioni di
carattere economico. Il limite numerico dei partecipanti al di sotto del quale
non verrà concessa l'autorizzazione è pari ai 2/3 degli alunni
frequentanti la classe.
8. Il Dirigente Scolastico individua ogni anno scolastico un coordinatore del
Piano delle Uscite e dei Viaggi Didattici della scuola.
9. Per ogni uscita o viaggio deve essere individuato un docente referente.
10. Il docente referente presenta al Coordinatore gli appositi moduli correttamente
compilati e sottoscritti (i moduli dovranno essere richiesti al coordinatore)
almeno 30gg prima della data dell'uscita o del viaggio per dare modo alla Giunta
Esecutiva di scegliere ed approvare i preventivi di spesa.
11. Qualora, eccezionalmente, si offrisse l'opportunità di una visita
guidata (senza pernottamento) in occasione di mostre o di altre manifestazioni
culturali con scadenza non prevedibile, si impone comunque di presentare tutta
la documentazione necessaria non oltre il 10° giorno precedente la partenza
prevista.
12. Il Consiglio dell'Istituzione Scolastica può provvedere su richiesta
scritta e motivata ad un contributo per gli alunni con difficoltà economiche.
13. Gli alunni dovranno versare la quota prevista, dilazionata anche in 3 rate,
entro e non oltre il 15° giorno prima della partenza.
14. I docenti accompagnatori devono portare con sé un modello per la
denuncia di infortunio e l'elenco dei numeri telefonici della scuola compreso
il numero del fax.
15. I docenti accompagnatori al rientro devono compilare il modello per l'indennità
di missione, consegnarlo in segreteria (allegare le eventuali ricevute nominative
dei pasti consumati per i quali si ha diritto a rimborso) e relazionare, con
una sintetica memoria scritta, al Consiglio di Classe.
16. In caso la quota di partecipazione sia particolarmente elevata si dovrà,
attraverso un sondaggio riservato tra le famiglie, acquisire il parere favorevole
dei 2/3 almeno, degli alunni.
17. Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere autorizzate dal
Consiglio d’Istituto.
18. L'uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare
della scuola; quindi vigono le stesse norme che regolano le attività
didattiche.
APPENDICE D - Schema di regolamento rete informatica d'istituto
Art. 1 - Norme generali
1. Ogni anno scolastico il Dirigente Scolastico individua
un Responsabile per la Rete ed i laboratori d'informatica.
2. Gli allievi, gli esterni ed il personale non preposto non possono accedere,
né fisicamente né informaticamente, ai siti in cui sono custoditi
dati e/o informazioni sensibili.
3. Il calendario delle lezioni con utilizzo dei laboratori e delle postazioni
di informatica deve essere stabilito dagli incaricati della stesura dell'orario
all'inizio di ogni anno scolastico in coordinamento con il Responsabile.
4. L'accesso ai laboratori e/o alle postazioni di informatica in altri momenti
deve essere autorizzato e concordato con la Presidenza o con il Responsabile.
Gli assistenti tecnici riceveranno il calendario con le autorizzazioni.
5. I docenti che accompagnano gruppi di allievi devono stabilire per ognuno
di loro la postazione che occuperà per tutto l'anno scolastico; i docenti
compileranno lo schema-piantina e consegneranno copia al Responsabile.
6. Copia di tutti gli schemi-piantina sarà consegnato a cura del responsabile
al Dirigente Scolastico che li conserverà.
7. Quando si entra in laboratorio si deve accertare che tutto sia in ordine.
Ove si riscontrassero malfunzionamenti o mancanze ci si dovrà riferire
prontamente, senza manipolare alcunché, agli assistenti tecnici o al
Responsabile o alla Presidenza.
8. La richiesta ed il conseguente spostamento di apparecchiature multimediali
in altro laboratorio o in aula, se non previsto nel piano orario di utilizzo,
deve essere richiesto con congruo anticipo al Responsabile o al Dirigente Scolastico.
9. Gli allievi devono sistemare gli zaini in zona del laboratorio che non impedisca
un regolare sfollamento e non si arrechi danno agli impianti, altrimenti devono
lasciarli fuori in corridoio.
10. Non è possibile cambiare di posto le tastiere, le stampanti, i mouse,
le casse o qualunque altra attrezzatura o stampato senza autorizzazione del
Responsabile.
11. Il personale e gli allievi dovranno aver cura di rispettare le procedure
corrette di accensione, di utilizzo e di spegnimento delle macchine. Gli allievi
non devono mangiare o ingerire liquidi nei laboratori: le briciole possono causare
malfunzionamenti nelle tastiera e/o nelle altre periferiche.
12. E' possibile l'utilizzo di floppy-disk, Collegio Docenti o DVD personali
solo previa autorizzazione del docente curriculare.
13. L'uso delle stampanti va effettuato solo a conclusione del lavoro ed è
subordinato a una preventiva anteprima di stampa per evitare spreco di carta
e di inchiostro.
14. Prima di uscire dal laboratorio occorre accertarsi che le sedie siano al
loro posto, che non vi siano cartacce o rifiuti e che tutte le apparecchiature
elettriche siano spente.
15. In ogni ambiente è conservata la manualistica, opportunamente numerata,
del software e dell'hardware delle postazioni presenti. Per accedere alla manualistica
e ai Collegio Docenti o ai floppy relativi occorrerà riferirsi al Responsabile.
16. Per motivi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, i PC possono essere
riformattati dagli assistenti tecnici o dal Responsabile senza alcun preavviso.
Si consiglia pertanto di salvare i dati nei supporti di memoria in dotazione
o nelle apposite cartelle di backup previste.
17. Periodicamente gli assistenti tecnici o il Responsabile provvederanno a
coordinare l' aggiornamento del software antivirus e a verificare la consistenza
dei firewall.
18. La violazione del presente Regolamento potrà comportare la temporanea
o permanente sospensione dell'accesso ad internet e/o alle risorse informatiche.
Art. 2 - Policy d'Istituto
1. E' vietato cancellare o alterare file presenti in
hard disk.
2. Gli utenti possono utilizzare le postazioni dell'Istituto per accedere in
Internet solo per scopi didattici o collegati alle attività di lavoro
degli uffici.
3. I software installati sono ad esclusivo uso didattico. Chiunque abbia bisogno
di aggiornamenti o nuovi applicativi da acquistare deve farne richiesta al Responsabile
tramite l'apposito modulo.
4. Non è possibile effettuare copie del software presente nelle postazioni
salvo autorizzazione del Responsabile e solo nel caso si tratti di free-software.
5. Non è possibile utilizzare e/o installare software diverso da quello
di cui la scuola è regolarmente dotata di licenza di utilizzo (l'elenco
del software di cui la scuola possiede licenza è a disposizione per la
consultazione nei laboratori; in ogni caso ci si può riferire al Responsabile).
Si richiama l'osservanza delle norme per il rispetto del diritto d'autore e
del copyright.
6. E' vietato adottare comportamenti che possano interferire con la privacy
e con la libertà di espressione.
7. E' vietato leggere o consultare le tracce di navigazione di altri utenti.
8. Non si devono inviare ad alcuno fotografie personali, di amici o di compagni.
9. E' vietato connettersi a siti proibiti.
10. Il software reperibile sulla rete può essere coperto da brevetti
e/o vincoli di utilizzo di varia natura. Leggere sempre attentamente la documentazione
di accompagnamento prima di utilizzarlo, modificarlo o redistribuirlo in qualunque
modo e sotto qualunque forma.
11. E' vietato tentare di alterare la propria identità di rete o tentare
di impedire la propria identificazione.
12. E' vietato utilizzare le postazioni per arrecare molestie.
13. Occorre rispettare le regole di buon comportamento in rete (netiquette).
14. In rete occorre sempre rispettare tutti i vincoli di legge.
15. Comportamenti palesemente scorretti da parte di un utente, quali: violare
la sicurezza di archivi e computer della rete; violare la privacy di altri utenti
della rete leggendo o intercettando la posta elettronica loro destinata; compromettere
il funzionamento della rete e degli apparecchi che la costituiscono con programmi
(virus, trojan horses, ecc.) costruiti appositamente; costituiscono dei veri
e propri crimini elettronici e come tali sono punibili.
16. I docenti d'aula discuteranno con gli allievi della policy della scuola
e degli eventuali problemi che possono verificarsi nell'applicazione delle regole
relative all'uso di internet.
Art. 3 - Account
1. Gli utenti che otterranno un account per l'ingresso
nella rete d'Istituto dovranno prendere visione del presente Regolamento.
2. Gli allievi accederanno alla rete tramite un account di classe e dei diritti
da esso gestiti a cura del Responsabile.
3. Il personale può acquisire il diritto all'accesso alla rete completo,
locale o remoto, richiedendolo al Responsabile previa autorizzazione del DS.
4. Verificata la disponibilità di prese per la connessione fisica e di
indirizzi di rete, qualunque dipendente dell'istituto può richiedere
di connettere alla rete locale dell'Istituzione Scolastica altri calcolatori
utili per le proprie attività didattiche. La connessione è possibile
previa autorizzazione del Responsabile o del DS.
5. Tutti i dipendenti, docenti, assistenti, collaboratori e allievi secondo
disponibilità e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico possono
richiedere un account di mail, per la posta.
6. Chiedere un account comporta l'accettazione implicita delle norme d'uso per
le macchine comuni, e delle norme previste nei commi precedenti.
Art. 4 - Internet
1. Il Responsabile coordina la configurazione del software
di navigazione con limitazione ai siti proibiti.
2. E' vietato alterare le opzioni del software di navigazione.
3. L'utilizzo di Internet è disciplinato tramite specifica prenotazione
da parte degli allievi interessati, il servizio è comunque da utilizzare
per soli scopi didattici e di ricerca, da dettagliare e giustificare al momento
della richiesta di prenotazione.
4. L'Istituzione Scolastica possiede un sito web per il quale è stato
nominato un Referente. E' possibile richiedere la pubblicazione sul sito di
rubriche o pagine: la richiesta verrà vagliata ed eventualmente autorizzata
dal referente. La pubblicazione in rete di foto di allievi è da evitare.
Se ciò non fosse possibile occorre acquisire la liberatoria da parte
dei genitori e possibilmente sfocare, con gli appositi software di ritocco fotografico,
i volti.
5. Gli allievi, sempre per scopi didattici, possono utilizzare i servizi di
mail anche in orario extrascolastico dalle postazioni presenti nella mediateca
Scolastica.
6. I docenti possono utilizzare i servizi di mail anche in orario extrascolastico
dalle postazioni presenti nell'aula docenti o in altra aula autorizzata.
7. Non aprire allegati provenienti da fonti non conosciute; non aprire allegati
con estensione .exe, .com, .bat; riferirsi sempre al docente d'aula o al Responsabile.
8. Prima di scaricare documenti o file da Internet chiedere al docente d'aula.
9. Chiedere sempre il permesso prima di iscriversi a qualche concorso o prima
di riferire l'indirizzo della scuola.
10. Se qualcuno su internet chiede un incontro di persona, riferirlo al docente
d'aula ed evitare qualsiasi contatto. Le persone che si incontrano su internet
sono degli estranei, per cui è necessario prestare la dovuta attenzione.
11. Chiedere l'autorizzazione al Responsabile per sottoscrivere una newsletter
o una chat room.
12. Il docente d'aula registrerà gli accessi ad Internet e darà
chiare indicazioni su come devono utilizzare internet, la posta elettronica
e le chat room, e informerà che le loro navigazioni saranno monitorate.
Art. 5 - Password
1. Tutti gli utenti possono cambiare le password ricevute
e consegnarne copia in busta al Responsabile. Tale busta sarà rinnovata
ogni qualvolta l'utente la cambierà.
2. Le password devono avere un minimo di 6 caratteri, cifre e lettere, possibilmente
minuscole e maiuscole (esempio di password sC52uOla). Sono da evitare la ripetizione
di due parole brevi anche rovesciate (es. melapera, melaalem), le cifre all'inizio
o in fondo alla password (es. nicola57), riferimenti espliciti alla propria
persona, famiglia, scuola (es. giovanetti, smsvico3), l'utilizzo dello username
come password o sequenze scontate e nomi comuni. Si suggerisce di utilizzare
le iniziali di una frase che si possa ricordare facilmente (Diplomato nel 1970/71
al liceo Guarini di Ferrara = Dn1/7alGdF).
3. Gli utenti eviteranno di utilizzare la stessa password per servizi differenti.
4. Per ragioni di sicurezza, occorre assolutamente evitare di rendere nota a
terzi la propria password. Se ciò accadesse occorrerà cambiare
immediatamente password.
5. Il Responsabile disabiliterà la funzione di memorizzazione delle password
nei browser.
6. Il Responsabile attiverà le password su Windows.
APPENDICE E - Procedura per la denuncia degli infortuni
Art. 1 – Infortuni in laboratorio o in palestra
1.1 Obblighi da parte dell'infortunato
1.1.1 Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve al
Dirigente Scolastico o a chi ne fa le veci;
1.1.2 Far pervenire, con urgenza, in segreteria il referto medico originale
relativo all'infortunio;
1.2 Obblighi da parte del docente
1.2.1 Prestare assistenza all'alunno e avvisare il Dirigente Scolastico o a
chi ne fa le veci;
1.2.2 Far intervenire l'autoambulanza ove necessario;
1.2.3 Avvisare i familiari;
1.2.4 Accertare la dinamica dell'incidente;
1.2.5 Stilare immediatamente sulla dinamica dell’incidente e consegnarlo
al Dirigente Scolastico.
1.3 Obblighi da parte della segreteria
1.3.1 Registrare l'infortunio sull'apposito Registro Infortuni
1.3.2 Assumere a protocollo la dichiarazione del docente o di chi ha assistito
all'infortunio e inviarlo in allegato a I.N.A.I.L., ad autorità di P.S.
ed all'assicurazione;
1.3.3 Assumere a protocollo, non appena se ne viene in possesso, la documentazione
medica prodotta: 1 copia nel fascicolo personale, la copia originale all'I.N.A.I.L.,
1 copia conforme all'autorità di P.S., 1 copia conforme agli atti;
1.3.4 In caso di prognosi inferiore o uguale a tre giorni decade l'obbligo della
denuncia all'I.N.A.I.L. e all'autorità di P.S.;
1.3.5 In caso di prognosi superiore a tre giorni compilare l'apposita modulistica
per la denuncia d'infortunio (le prime 3 copie da inviare, tramite raccomandata,
con lettera di accompagnamento entro 48 ore all'I.N.A.I.L., la quarta copia
da inviare all'autorità di P.S. del luogo dove è avvenuto l'infortunio
o in mancanza al Sindaco del Comune con lettera di accompagnamento entro 48
ore tramite raccomandata o fax o a mano con richiesta di ricevuta, la quinta
copia in originale nel fascicolo personale e la fotocopia agli atti);
1.3.6 In caso di morte o pericolo di morte far precedere la denuncia diretta
all'I.N.A.I.L. da comunicazione telegrafica entro 24 ore dall'evento;
1.3.7 Quando l'inabilità per infortunio pronosticato guaribile entro
tre giorni si prolunghi al quarto o oltre, il termine della denuncia decorre
dal giorno di assunzione a protocollo del certificato medico attestante il prolungamento
e seguire i punti sopra esposti;
1.3.8 Compilare la denuncia per l'assicurazione secondo il modello predisposto
dalla stessa e spedirlo entro 3 giorni con lettera di accompagnamento corredata
di tutta la documentazione utile;
1.3.9 Informare l'infortunato delle condizioni di assicurazione e ricordargli
di provvedere entro i termini previsti per richiedere il rimborso, tramite la
scuola, delle eventuali spese sostenute.
Art. 2 - Infortuni durante le visite guidate o i viaggi d'istruzione
2.1 Obblighi da parte dell'infortunato
2.1.1 Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve al
Dirigente Scolastico o a chi ne fa le veci;
2.1.2 Far pervenire, con urgenza, in segreteria il referto medico originale
relativo all'infortunio;
2.2 Obblighi da parte del docente
2.2.1 Portare con sé il modello di relazione d'infortunio
2.2.2 Prestare assistenza all'alunno;
2.2.3 Far intervenire l'autoambulanza ove necessario o provvedere ad accompagnare
l'alunno in ospedale e richiedere la certificazione medica con prognosi;
2.2.4 Avvisare il Dirigente Scolastico o a chi ne fa le veci;
2.2.5 Trasmettere con la massima urgenza e via fax all'ufficio della segreteria
della scuola la relazione ed il certificato medico con prognosi;
2.2.6 Consegnare, al rientro, in segreteria ed in originale la relazione ed
il certificato medico con prognosi ed eventuali ricevute di spese sostenute.
2.3 Obblighi da parte della segreteria
2.3.1 Quanto previsto al punto 1.3 con la precisazione che se l'evento è
accaduto in territorio estero l'autorità di P.S. da considerare è
quella del primo luogo di fermata in territorio italiano.
Art. 3 - Infortuni occorsi in servizio a tutto il personale dentro l'istituto o nelle immediate vicinanze o durante le visite guidate o i viaggi d'istruzione
3.1 Obblighi da parte dell'infortunato
3.1.1 Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio gli accada al Dirigente
Scolastico o, in sua assenza, a chi ne fa le veci;
3.1.2 Stilare immediatamente, se ne è in grado, il rapporto sull’infortunio
prima di lasciare la scuola;
3.1.3 Se l'infortunio avviene durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione:
recarsi in ospedale e richiedere la certificazione medica con prognosi;
3.1.4 Trasmettere con la massima urgenza e via fax all'ufficio della segreteria
della scuola la relazione ed il certificato medico con prognosi;
3.1.5 Consegnare, al rientro, in segreteria ed in originale la relazione ed
il certificato medico con prognosi ed eventuali ricevute di spese sostenute.
3.2 Obblighi da parte della segreteria
3.2.1 Quanto previsto al punto 1.3 con le opportune integrazioni e/o modifiche.
APPENDICE F - Schema di regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, del decreto n. 44 del 1 febbraio 2001
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTI gli art. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n.275;
VISTO l'art. 33, secondo comma, del Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001
con il quale viene attribuita al Consiglio d’Istituto la competenza a
determinare i criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale
da parte del dirigente scolastico;
VISTO l'art.10 del T.U. 16/4/94, n.297;
VISTO il regolamento d'istituto adottato in data ..........
EMANA
Ai sensi dell'art.33, 2° comma, del Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001
il seguente regolamento che va a costituire parte integrante del regolamento
d'istituto
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito del
D.I 1/2/2001, n.44 - Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche l'attività amministrativa
inerente lo svolgimento dell'attività negoziale con i soggetti terzi,
nonché ai sensi dall'art.33, 2° comma, del predetto regolamento,
i criteri e le limitazioni per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico,
delle seguenti attività negoziali:
a) contratti di sponsorizzazione;
b) contratti di locazione di immobili;
c) utilizzazione dei locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione
scolastica, da parte di soggetti terzi
d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni
per conto terzi
e) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività
didattiche o programmate a favore di terzi
f) acquisto ed alienazione di titoli di stato
g) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività
ed insegnamenti
h) partecipazione a progetti internazionali
Art. 2 - Formazione dei contratti
1. L'iter di formazione dei contratti dell'istituzione
scolastica si articola nelle seguenti tre fasi:
a) Deliberazione a contrattare: l'ente manifesta la propria intenzione di obbligarsi,
e predispone uno schema di contratto determinandone il fine perseguito, l'oggetto,
la clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente.
b) Aggiudicazione: la scelta del contraente viene effettuata secondo la procedura
tipica dell'istituzione scolastica di cui all'art.34 del D.I. n.44 del 1/2/2001,
ovvero nei casi imposti dalla legge e ove risulti più conveniente per
l'amministrazione, secondo le procedure dell'asta pubblica, della licitazione
privata, della trattativa privata, dell'appalto concorso.
c) Stipulazione: l'accordo viene formalizzato in un atto a firma del Dirigente
nella sua veste di legale rappresentante dell'Ente.
Art. 3 - Conclusione dei contratti
1. L'iniziativa presa dall'istituzione scolastica per
la conclusione di un contratto ha valore d'invito ad offrire e non di proposta;
ciò deve sempre essere precisato nelle richieste di offerta.
2. L'offerta della controparte, invece, è vincolante per la stessa per
il periodo fissato dall'amministrazione nel bando di gara o nella lettera d'invito.
Art. 4 - Elevazione del limite di somma
1. Il limite di spesa per l'attività di contrattazione
relativa all'acquisizione di beni e servizi di cui all'art.34, 1° comma,
del D.I. n.44 del 1/2/2001, in considerazione della particolare consistenza
patrimoniale e finanziaria dell'istituzione scolastica, è elevato a Euro
5.000,00. IVA esclusa.
2. Nessun contratto può essere artificiosamente suddiviso allo scopo
di essere sottratto all'applicazione del presente regolamento.
CAPO II - FUNZIONI E COMPETENZE
Art. 5 - Gli atti amministrativi di competenza del Consiglio d’Istituto e del Dirigente scolastico
1. I contratti dell'istituzione scolastica debbono essere
affidati attraverso uno dei sistemi previsti dal successivo art. 8.
2. La scelta della procedura più idonea da adottare per la stipula dei
contratti è disposta:
a) dal Consiglio d’Istituto nelle materie che il regolamento n. 44 dell'1/2/2001
gli riserva espressamente;
b) dal Dirigente in tutti gli altri casi:
3. La scelta medesima dovrà essere improntata al precipuo fine di assicurare
garanzie circa l'efficacia, l'efficienza, l'economicità, la snellezza
operativa dell'azione amministrativa, l'imparzialità nell'individuazione
delle soluzioni, e il rispetto dei principi della concorrenzialità e
della “par condicio” tra i concorrenti. Ove il principio della concorrenzialità
pregiudichi l'economicità e l'efficacia dell'azione e il perseguimento
degli obiettivi dell'istituzione scolastica, gli organi competenti, con provvedimento
motivato, potranno avvalersi del sistema ritenuto più congruo nel rispetto
delle norme vigenti.
4. L'attività negoziale dell'istituzione scolastica viene svolta dal
Dirigente scolastico, in qualità di rappresentante legale dell'ente,
nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d’Istituto assunte a norma
dell'art.33 del Regolamento n.44 del 1/2/2001.
5. Il Consiglio d’Istituto ha funzioni di indirizzo e controllo della
complessiva attività contrattuale dell'ente nel rispetto delle specifiche
competenze del Dirigente e del Direttore SGA.
6. Nello svolgimento dell'attività negoziale il Dirigente si avvale dell'attività
istruttoria del Direttore SGA. A tal fine, al Dirigente compete l'individuazione
delle ditte, l'indicazione dei di beni e/o servizi e le modalità di effettuazione
delle forniture da specificare nelle richieste di preventivo. Al Direttore SGA,
compete formalizzare la richiesta alle ditte, ricevere le offerte e predisporre
il prospetto comparativo da sottoporre al Dirigente per la scelta del fornitore.
Art. 6 - Commissione di gara
1. L'espletamento della procedura di aggiudicazione a
mezzo di asta pubblica, licitazione privata, nonché trattativa privata
previa gara ufficiosa può essere demandato ad apposita commissione.
2. La commissione di gara è composta dal Presidente, da due componenti
e da un segretario, con funzione di verbalizzazione, individuati secondo le
modalità di cui ai successivi commi.
3. La Presidenza di dette commissioni è affidata al Dirigente Scolastico
(o persona dallo stesso delegata) a cui compete la sottoscrizione del contratto.
4. Gli altri componenti della commissione sono nominati dal Presidente della
Commissione stessa tenuto conto della particolare tipologia di gara da espletare;
di ciò sarà dato atto nel primo verbale dei lavori della commissione
stessa, senza la necessità di altro atto formale.
5. I compiti di segretario verbalizzante sono svolti da un dipendente dell'istituzione
scolastica.
6. La commissione espleta i propri lavori in forma collegiale, con la presenza
di tutti i commissari. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei voti.
Il processo verbale di gara, redatto dal segretario, della commissione, viene
sottoscritto da tutti i commissari. In caso di parità di voti, prevale
il voto del Presidente.
CAPO III - I SISTEMI DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Art. 7 - Deliberazione a contrattare
1. La deliberazione a contrattare è assunta dal
Dirigente e dal Consiglio d’Istituto nelle materie che espressamente gli
riserva il regolamento di contabilità scolastica. Essa deve precedere
la scelta del contraente e la stipulazione del contratto.
2. La deliberazione a contrattare deve obbligatoriamente indicare:
a) il fine che con il contratto s'intende perseguire, vale a dire il pubblico
interesse che l'ente intende realizzare;
b) l'oggetto del medesimo, la forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente secondo la normativa vigente;
d) le modalità di finanziamento della spesa.
3. Essa è sempre revocabile, ancorché esecutiva, trattandosi di
atto che non vincola l'amministrazione la quale può pertanto ritirarla
per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
Art. 8 - La scelta del contraente
1. Alla scelta del contraente si può pervenire
attraverso il sistema di gara stabilito dall'art.34 del D.I. n.44 del 1/2/2001,
ovvero nei casi in cui è previsto dalla legge e ove risulti più
conveniente per l'amministrazione secondo le procedure dell'asta pubblica, della
licitazione privata, della trattativa privata, dell'appalto concorso.
2. Per le forniture che superino i limiti concordati in sede comunitaria, si
dovranno utilizzare i sistemi di gara e le procedure previste dagli accordi
comunitari così come recepiti in sede nazionale.
3. Fermo restando il rispetto di tali norme, la scelta del sistema di contrattazione,
se diverso dal sistema di contrattazione tipico delle istituzioni scolastiche,
va motivato con prevalente riferimento ai criteri di economicità ed efficacia.
4. Le minute spese di cui all'art.17 del D.I. n.44 del 1/2/2001, necessari a
soddisfare i correnti bisogni di limitata entità, sono disciplinati da
apposito regolamento.
CAPO IV - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE GARE
Art. 9 - La lettera d'invito alle gare
1. Le ditte da invitare a partecipare alle gare con il
sistema di contrattazione ordinario di cui all'art.34 del D.I. n.44 del 1/2/200,
sono individuate dal Dirigente scolastico secondo autonomi criteri di idoneità
e affidabilità. Nel caso di gare a licitazione privata e appalto concorso
le ditte debbono essere individuate attraverso il preavviso di gara con le modalità
previste dalla legge.
2. I requisiti minimi da richiedere alle ditte partecipanti sono quelli previsti
dalla legge.
3. Sono escluse dalla contrattazione le ditte che:
a) si trovino in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività,
concordato preventivo e in qualsiasi altra forma equivalente secondo la legislazione
vigente;
b) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata
in giudicato, per reati che attengono alla moralità professionale e per
delitti finanziari;
c) in precedenti contratti si sono resi colpevoli di grave negligenza, malafede
o inadempienze debitamente comprovate;
d) non siano in regola con gli obblighi relativi alle contribuzioni previdenziali
e assistenziali a favore dei lavoratori o al pagamento delle imposte e tasse;
e) siano gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni
che possono essere richieste ai sensi del presente articolo.
4. La lettera d'invito, per ogni forma di contrattazione rappresenta un mero
invito ad offrire che qualifica la controparte come proponente e impegna l'istituzione
scolastica solo dopo l'aggiudicazione.
5. La controparte non può invocare la responsabilità precontrattuale
ove l'ente, assumendo un provvedimento motivato, decida di non far luogo all'aggiudicazione
o alla revoca della gara.
6. La lettera d'invito deve essere improntata alla massima chiarezza, elencando
dettagliatamente i requisiti ed i documenti richiesti, le modalità da
seguire per la partecipazione ed individuando con certezza quelle clausole che,
in quanto rispondenti ad un particolare interesse dell'istituzione scolastica
appaltante, portano alla esclusione dalla gara ove siano disattese.
7. Le lettere d'invito per la partecipazione alle gare devono essere spedite,
con sistemi che assicurino la massima certezza circa tale adempimento. Di norma
deve essere utilizzata la raccomandata con ricevuta di ritorno. Gli altri sistemi
di estensione dell'invito, quali i telefax, la forma telegrafica, la posta ordinaria
sono da ritenersi applicabili solo in presenza di situazioni eccezionali.
Art. 10 - Le offerte
1. I termini da concedere alle ditte per la partecipazione
alle gare regolate dalla legislazione nazionale sono, per quanto riguarda l'asta
pubblica, quelli previsti dall'art.64 del R.D. 23/5/1924, n.827, mentre per
gli altri sistemi di affidamento, verranno determinati di volta in volta, nel
rispetto dei principi di equità, dalla stazione appaltante.
2. Tali termini dovranno essere tali da consentire la presentazione di una offerta
seria e ragionata e, comunque, non essere inferiori alla metà di quelli
prescritti per quanto concerne gli appalti soggetti alla normativa comunitaria.
3. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Esse dovranno essere redatte
nel rispetto delle norme, modalità, termini e condizioni previste per
legge, dalla lettera d'invito o da qualsiasi altro disciplinare richiamato per
regolare l'affidamento.
4. Le offerte devono essere sottoscritte dal legale rappresentate delle ditte
e non possono presentare correzioni che non siano da lui convalidate con apposita
sottoscrizione.
5. Di norma il sistema di presentazione delle offerte è quello dell'inoltro
a mezzo del servizio postale in plico raccomandato.
6. Eventuali deroghe a tale sistema deve essere adeguatamente motivato.
7. Non è ammessa la possibilità di utilizzare soluzioni tra di
loro alternative per l'inoltro delle offerte quali ad esempio il mezzo del plico
postale e la consegna a mano.
8. Non sono ammesse offerte per telegramma, nè offerte condizionate o
espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta.
9. Nel caso di presentazione a mezzo del servizio postale le offerte debbono
presentare all'esterno della busta, in modo chiaro ed inequivocabile, il nominativo
del partecipante e l'indicazione della gara cui si riferiscono. Ove sia prevista
la necessità di esaminare preliminarmente la documentazione ritenuta
propedeutica all'ammissione, si deve utilizzare il sistema della doppia busta.
In tal caso la busta contenente la sola offerta, chiusa in altra più
grande contenente i documenti richiesti per la partecipazione, verrà
aperta soltanto se la documentazione necessaria per l'ammissione risulterà
regolare.
10. I termini previsti per la partecipazione debbono intendersi perentori e
l'offerta viaggia a rischio e pericolo dell'offerente.
11. Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di reperimento dell'offerta
stessa, farà fede il timbro di arrivo e la declaratoria od attestazione
circa il giorno e l'ora del ricevimento, apposta dal funzionario responsabile
del procedimento.
12. Quando in una offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere
e quello indicato in cifre è valida l'indicazione in lettere.
Nel caso in cui vi siano errori di calcolo del prezzo complessivo, vale quale
offerta il prezzo risultante dal corretto calcolo effettuato sulla base dei
prezzi unitari offerti.
13. Possono essere presentate più offerte aventi lo stesso oggetto a
condizione che l'offerta successiva sia presentata nel rispetto dei termini
e delle modalità previste per l'offerta principale. In tal caso viene
presa in considerazione l'ultima offerta in ordine di tempo.
14. Non è ammissibile la presentazione di più offerte per le quali
non si possa individuare l'ultima.
15. Scaduto il termine utile per la loro presentazione, le offerte non possono
essere ritirate, modificate o integrate e divengono quindi impegnative per la
ditta proponente.
16. Nel caso in cui l'aggiudicazione non sia prevista seduta stante ma differita
in un momento successivo, l'offerta si considera valida per un periodo di tempo
pari a quello ipotizzato nella lettera d'invito od in mancanza di tale indicazione,
per quello normalmente necessario per compiere le operazioni che dovrebbero
condurre alla definitiva aggiudicazione.
17. Qualora detto termine di validità sia scaduto prima dell' aggiudicazione,
deve essere acquisita, prima di procedere all'esame delle offerte, la conferma
circa la loro validità.
Art. 11 - Le offerte risultanti uguali
1. Nel caso due o più concorrenti risultanti aggiudicatari
abbiano presentato offerte uguali, il Presidente dispone immediatamente una
nuova gara tra i concorrenti presenti, con il metodo che riterrà più
opportuno, ed aggiudicherà l'appalto al migliore offerente.
2. Ove i concorrenti non siano presentì o rifiutino la seconda gara,
si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario, mediante estrazione
a sorte.
Art. 12 - Annullamento e revoca della gara
1. L'annullamento o la revoca di una gara in corso di
espletamento necessita di una congrua e seria motivazione che ponga in evidenza
le ragioni giustificative del provvedimento che può essere adottato solo
a tutela dell'interesse pubblico e non in presenza di irregolarità formali
che possano dar luogo ad una sanatoria.
2. Nel caso in cui per la ditta aggiudicataria dovesse essere accertato, successivamente
all'aggiudicazione, il mancato possesso di uno dei requisiti essenziali per
il perfezionamento del rapporto contrattuale, si procederà aggiudicando
l'appalto alla ditta immediatamente seguente nella graduatoria.
CAPO V - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 13 - Contenuti del contratto
1. Il contenuto del contratto deve essere conforme agli
elementi e alle clausole indicate nella lettera d'invito e deve di norma includere
le condizioni di esecuzione, il corrispettivo, le modalità di pagamento,
la facoltà dell'istituzione scolastica di risolvere il rapporto nei casi
di inadempienza e/o di esecuzione in danno, salvo il risarcimento di cui all'art.18
ed altre eventuali clausole quali le penali e le modalità di verifica
di regolare esecuzione.
2. Il contratto deve avere termini di durata certi. Salvi i casi consentiti
dalla legge la durata non può essere variata in corso di esecuzione del
contratto.
Art. 14 - Stipula dei contratti
1. La stipulazione consiste nella redazione formale del
contratto. Essa consegue alla fase di aggiudicazione.
2. I contratti sono stipulati dal Dirigente scolastico o da persona dallo stesso
delegata.
3. La ditta aggiudicataria è tenuta a versare, di norma prima della stipula
del contratto l'importo dovuto per le spese contrattuali, cioè quelli
di copia e bollo, gli oneri di registrazione del contratto. Tale importo viene
versato direttamente al Direttore SGA mediante assegno circolare non trasferibile
oppure mediante bonifico bancario presso l'istituto cassiere dell'istituzione
scolastica. Al Direttore SGA compete la gestione e la rendicontazione di tale
deposito.
4. I contratti possono essere stipulati in una delle seguenti forme:
a) in forma pubblica ordinaria, ai sensi dell'art.102 del regolamento di contabilità
di stato, e cioè a mezzo del Notaio, allorché lo richiedano l'amministrazione
od il contraente privato. L'indicazione del nominativo del Notaio rogante compete
alla parte a carico della quale sono poste le spese contrattuali;
b) In forma pubblica amministrativa, cioè a mezzo del Direttore SGA in
veste di ufficiale rogante;
c) Mediante scrittura privata autenticata ai sensi degli artt. 2702 e 2703 del
codice civile;
5. I contratti di importo inferiore a Euro 5.000, IVA esclusa, possono altresì
essere stipulati, oltre che nelle forme pubblica ordinaria e pubblica amministrativa,
secondo le sotto riportate modalità
a) per mezzo di scrittura privata, firmata dal Dirigente scolastico e dalla
controparte;
b) con atto separato di obbligazione sottoscritto dall'offerente ed accettato
dall'istituzione scolastica;
c) per mezzo di obbligazione stesa in calce al capitolato;
d) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi
con ditte commerciali. (offerta e successiva conferma d'ordine).
6. Nell'ipotesi di cui ai punti b), c), d), la ditta resta vincolata fin dal
momento dell'aggiudicazione, mentre per l'istituzione scolastica è subordinato
alla verifica dei requisiti di cui alla vigente legge antimafia.
7. Tranne i casi in cui la forma del contratto è prescritta dalla legge,
essa verrà determinata all'atto della determinazione a contrattare, tenendo
conto del valore economico del contratto o della natura delle forniture e nel
rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività
amministrativa.
8. L'adempimento della stipulazione deve avvenire entro il termine indicato
nella comunicazione alla ditta aggiudicataria, mediante lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno, dell'avvenuta predisposizione del contratto. Decorso
inutilmente tale termine il Dirigente scolastico potrà revocare l'aggiudicazione
e disporre l'affidamento a favore dell'offerente che segue in graduatoria. In
tal caso l'istituzione scolastica è liberata da ogni obbligo verso la
parte inattiva. E' fatta salva la facoltà dell'amministrazione di attivare
tutte le azioni da porre in essere per la esecuzione del contratto e il risarcimento
dei danni.
Art. 15 - Adempimenti connessi alla stipula
1. Il Direttore S.G.A. è abilitato a rogare i
contratti ai sensi dell'art.34, 6° comma, del D.I. n.44 del 1/2/2001, nell'esclusivo
interesse dell'istituzione scolastica, secondo la normativa vigente in materia.
2. I contratti e gli atti di sottomissione, conclusi dall'istituzione scolastica
e stipulati in forma pubblica ordinaria, ovvero in forma pubblica amministrativa,
ovvero ancora mediante scrittura privata autenticata, vengono registrati a cura
del Notaio rogante o dell'ufficiale rogante, entro il prescritto termine di
20 gironi dalla stipula dei medesimi.
3. Il Direttore S.G.A. provvede alla tenuta del repertorio, alla iscrizione
su di questo degli atti da lui rogati, nonché a tutti gli ulteriori adempimenti
legali e fiscali per dare compiuto l'iter del contratto.
4. Per tali contratti egli provvede inoltre all'autentica delle copie degli
atti ed al rilascio delle stesse alle parti che ne facciano richiesta.
Art. 16 - Spese contrattuali
1. Le spese contrattuali necessarie per la stipula e
per i successivi adempimenti, anche di ordine tributario, cui il contratto stesso
dovrà essere sottoposto, saranno così regolate:
a) se poste a carico del privato contraente, questi sarà invitato a versare,
sul conto dell'istituzione scolastica presso l'istituto cassiere, un deposito
presuntivamente qualificato da cui si preleveranno le somme occorrenti. Esaurite
le operazioni si procederà alla liquidazione del conto, rimettendo all'interessato
una distinta delle spese effettivamente sostenute ed il conguaglio attivo o
negativo del conto che dovrà essere saldato entro 30 gironi.
b) Se poste a carico dell'istituzione scolastica si preleveranno le somme che
si renderanno necessarie attraverso il fondo minute spese;
c) Nel caso che l'istituzione scolastica anticipi le somme dovute, si procederà
al loro recupero. Ove dovessero riscontrarsi difficoltà seguendo la forma
ordinaria, si attiverà la forma abbreviata e privilegiata prevista dall'art.98
della legge sul registro, per il recupero dell'imposta di registro anticipata,
ovvero si tratterrà la somma dovuta dal contraente, aumentata degli interessi,
sul primo pagamento relativo al contratto.
Art. 17 - Attività di gestione dei contratti
1. L'originale del contratto una volta stipulato, rogato
e registrato, nonché quello soggetto a registrazione anche in caso d'uso,
è custodito dal Direttore S.G.A. nella sua veste di responsabile del
procedimento.
2. Per il Direttore S.G.A. nella sua veste di responsabile del procedimento,
la gestione del contratto comporta anche la vigilanza sul regolare e tempestivo
adempimento degli impegni e delle obbligazioni contrattualmente assunte dalle
parti. Spetta al responsabile del procedimento azionare e far valere direttamente
le clausole anche di natura sanzionatorie, previste dal contratto stesso, ogni
qual volta se ne realizzino i presupposti.
3. Spetta altresì al responsabile del procedimento la vigilanza sulla
regolarità dell'esecuzione delle prestazioni poste a carico delle parti
nell'ambito dei rapporti di collaborazione, disciplinati mediante stipula di
convenzioni o di appositi disciplinari, con professionisti esterni.
4. Compete al responsabile del procedimento evitare che si verifichino ritardi
od omissioni negli adempimenti di natura tecnica, amministrativa, contabile,
tali da comportare conseguenze negative per l'istituzione scolastica.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 4 il responsabile del procedimento riferisce
immediatamente al Dirigente scolastico, chiarendo le ragioni dei ritardi e delle
omissioni.
Art. 18 - Inadempienze contrattuali
1. Nel caso di inadempienza contrattuale l'istituzione
scolastica, dopo formale ingiunzione rimasta inesitata, può affidarne
l'esecuzione, a spese dell'affidatario, ad un nuovo soggetto. salvo l'esercizio
dell'azione per il risarcimento del danno.
2. I provvedimenti intesi a promuovere la risoluzione del contratto medesimo
per inadempienza, ad esperire le azioni per l'esecuzione in danno e per il risarcimento
dei danni subiti competono al Dirigente scolastico. Al medesimo compete adottare
le misure ritenute necessarie per i casi di irregolarità o ritardi non
configuranti inadempienze in senso proprio.
CAPO VI - CRITERI E LIMITI INERENTI I SINGOLI CONTRATTI
Art. 19 - Contratti di sponsorizzazione
1. La stipula dei contratti di sponsorizzazione può
essere disposta dal dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 41 del D.I. n.44
del 1/2/2001, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) In nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili
forme di conflitto d'interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
b) non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti
le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto,
con la funzione educativa e culturale della scuola.
c) non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti
che svolgono attività concorrente con la scuola;
d) nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei
soggetti che per finalità statutarie, per le attività svolte,
abbiano dimostrato particolare attenzione nei confronti dei problemi dell'infanzia
e della adolescenza.
e) la sponsorizzazione è ammessa per le seguenti attività svolte
nella scuola………..
Art. 20 - Contratto di utilizzazione, degli arredi e delle attrezzature scolastiche da parte di soggetti terzi
1. Il contratto deve prevedere le seguenti clausole e
condizioni:
a) la concessione in uso degli arredi e delle attrezzature scolastiche deve
essere compatibile con l'attività educativa svolta nell'istituto stesso,
cioè nel senso che non può essere limitativa delle attività
didattiche dell'istituto;
b) precisare il periodo della concessione in uso e le modalità di utilizzo
degli arredi e delle attrezzature scolastiche da parte del concessionario;
c) precisare l'obbligo del concessionario di stipulare una polizza assicurativa
per la responsabilità civile per garantire eventuali possibili danni;
d) precisare che il concessionario assume l'obbligo della custodia degli arredi
e delle attrezzature scolastiche;
e) il corrispettivo per l'uso degli arredi e delle attrezzature scolastiche
è stabilito in via discrezionale dal Dirigente, comunque non dovrà
essere inferiore al costo derivante dalle utenze.
Art. 21 - Contratto di utilizzazione di siti informatici da parte di soggetti terzi
1. L'istituzione scolastica può ospitare sul proprio sito informatico istituzioni di volontariato, associazioni tra studenti, collegamenti verso altre istituzioni scolastiche, o enti di interesse culturale allo scopo di favorire la creazione di sinergie tra soggetti comunque coinvolte in attività educative e culturali.
2. Il contratto, in particolare, dovrà prevedere:
a) L'individuazione da parte del Dirigente scolastico del responsabile del servizio,
il quale assume la responsabilità per i contenuti immessi nel sito. A
tal fine il Dirigente scolastico dovrà verificare non solo il nominativo,
ma anche la qualificazione professionale e la posizione dello stesso rispetto
all'organizzazione richiedente.
b) La specificazione di una clausola che conferisca al dirigente la facoltà
di disattivare il servizio qualora il contenuto dovesse risultare in contrasto
con la funzione educativa della scuola.
Art. 22 - Contratti di prestazione d'opera
1. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente, sulla
base del piano dell'offerta formativa (POF) e alla previsione dei progetti che
saranno deliberati nel programma annuale, individua le attività e gli
insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni
e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo
ufficiale della scuola e sul proprio sito web o altra forma di pubblicità
ritenuta più opportuna.
2. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione
delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre,
nonché l'elenco dei contratti che s'intendono stipulare. Per ciascun
contratto deve essere specificato:
l'oggetto della prestazione;
la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
il corrispettivo proposto per la prestazione.
3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico
impiego.
4. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà
stabilito dal Dirigente scolastico, può presentare domanda alla scuola
ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.
5. I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti
di cui al presente articolo saranno annualmente determinati dal Consiglio d’Istituto.
6. Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente scolastico, determina annualmente
il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti.
ovvero
Il compenso massimo da corrispondere all'esperto per ogni ora di lezione, tenuto
conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto, è
stabilito nella misura di seguito specificata a fianco dei relativi insegnamenti:
Euro 51,65
(ovvero)
In casi particolari, di motivata necessità, in relazione al tipo di attività
e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico, ha facoltà
di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto.
7. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico
mediante valutazione comparativa.
8. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:
curriculum complessivo del candidato;
contenuti e continuità dell'attività professionale e scientifica
individuale o svolta presso studi professionali, enti pubblici o privati;
pubblicazioni e altri titoli.
9. Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente scolastico farà
riferimento almeno ai seguenti criteri:
livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato
con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività
formativa per i quali è bandita la selezione;
eventuali precedenti esperienze didattiche.
10. Il Dirigente scolastico per le valutazioni di cui al presente articolo può
nominare una apposita commissione, composta dai docenti, a cui affidare compiti
di istruzione, ai fini della scelta dei contraenti con cui stipulare i contratti.
Art. 23 - Alienazione di beni e forniture di servizi prodotte dall'istituzione scolastica per conto terzi
1. I contratti e le convenzioni di natura privatistica
aventi ad oggetto l'esecuzione di attività di ricerca, di didattica e
consulenza per conto terzi, conclusi tra l'istituzione scolastica ed Enti pubblici
e privati, ai sensi dell'art 38 del D.I. n.44/2001 sono stipulati dal Dirigente
scolastico nell'ambito dei criteri e limiti di seguito stabiliti.
2. Nell'attività di ricerca, di didattica e consulenza per conto terzi
rientrano quelle prestazioni eseguite dall'istituzione scolastica, avvalendosi
delle proprie strutture, che esulano dai compiti istituzionali.
3. Il Dirigente, per i contratti relativi a prestazioni a carattere didattico,
commissionati da terzi, prima di procedere alla loro stipulazione deve accertare
che l'esecuzione della prestazione:
a) sia compatibile con lo svolgimento della normale attività didattica;
b) non costituisca attività istituzionale dell'istituzione scolastica.
c) sia strumentale e funzionale alle finalità della scuola, cioè
l'attività deve trovare motivazioni di ordine didattico, di ricerca etc;
d) nel caso si richieda l'impiego di laboratori si dovranno stabilire le modalità
di utilizzo in modo da non arrecare pregiudizio al normale svolgimento delle
attività istituzionali;
e) nel caso di utilizzo di personale interno all'istituzione scolastica si dovrà
tenere conto se le attività si collocano in orario di servizio ovvero
fuori orario di servizio;
4. Il corrispettivo da richiedere al committente per le attività disciplinate
dal presente articolo è approvato dal Consiglio d’Istituto, su
proposta del Dirigente. Il corrispettivo deve essere determinato in misura tale
da consentire l'integrale copertura dei costi, nonché una quota di utile.
In particolare dovranno essere valutati i seguenti elementi:
a) costo dei materiali di consumo necessari allo svolgimento dell'attività;
b) costo di acquisto, noleggio, manutenzione o ammortamento di apparecchiature
tecnico-scientifiche e didattiche necessarie per l'esecuzione dell'attività;
c) costo di eventuali prestazioni relative a collaborazioni esterne necessarie
all'esecuzione della prestazione;
d) costo e compenso al personale impegnato nella prestazione;
e) spese di carattere generale per il funzionamento della struttura (compensi
per i consumi per le utenze di gas, acqua, energia elettrica, pulizie etc.)
stabilite forfettariamente nella misura almeno dell'1% della singola prestazione;
f) altre eventuali voci di spese incidenti sul costo globale della prestazione.
5. Su proposta del dirigente, i corrispettivi introitati, saranno ripartiti:
a) una quota pari al 20% di tale corrispettivo viene acquisita al bilancio della
scuola a fronte delle spese generali di produzione;
b) una quota pari a 10% viene acquisita al bilancio della scuola ed accantonata
a copertura delle eventuali azioni risarcitorie esercitate da terzi per inadempimento
dell'istituzione scolastica;
c) un ulteriore quota del …% del corrispettivo viene acquisita al bilancio
della scuola da destinata al personale che cura gli aspetti amministrativi dell'attività.
d) All'atto della proposta di contratto, il dirigente propone una quota di fondi
da destinare al personale docente e ATA che collabora all'attività. Tale
quota non potrà superare l'85% di quanto resta dopo aver dedotto dal
corrispettivo le quote acquisite al bilancio ed i costi della prestazione.
e) le somme rimanenti dopo le operazioni indicate in precedenza possono essere
utilizzate, su proposta del dirigente, per acquisti di materiale per gli alunni.
Art. 24 - Contratti di acquisto o vendita di titoli di Stato
1. La stipula di contratti di gestione finanziaria di
cui all'art. 48 del regolamento di contabilità scolastica è possibile
a condizione che risulti compatibile con la continuità dell'erogazione
del servizio educativo e formativo.
2. Possono essere destinate a questa forma d'investimento soltanto le risorse
derivanti da entrate proprie dell'istituzione scolastica (quali, ad esempio,
quelle ottenute attraverso l'attività contrattuale dell'istituzione scolastica)
e quelle derivanti da eredità, donazioni, legati, lasciti, ecc.
3. Tali contratti possono essere stipulati esclusivamente con istituzioni professionali
del settore, abilitate all'esercizio delle attività bancarie e finanziarie.
4. I contratti in questione devono essere finalizzati alla conservazione e all'incremento
di risorse finanziarie non immediatamente impiegabili, da destinare ad una specifica
opera di interesse dell'istituzione scolastica.
5. E' esclusa la possibilità di concludere contratti aleatori od operazioni
finanziarie speculative, quali:.
l'acquisto di azioni;
l'acquisito di obbligazioni non indicizzate, in quanto non garantiscono in tutta
la durata dell'investimento un rendimento pari a quello dei titoli di stato
semestrali;
l'acquisito di titoli di stato di durata maggiore di un anno, se non indicizzati,
in quanto non garantiscono interessi almeno pari a quelli dei Bot semestrali
derivati (futures, swap, ecc.), in quanto aventi una natura fortemente speculativa
e spesso aleatoria..
6. Il contratto in questione dovrà, in ogni caso, assicurare la conservazione
del capitale impegnato e un rendimento non inferiore a quello dei titoli di
stato con scadenza semestrale, al netto delle commissioni praticate dagli istituti
bancari.
7. Il contratto potrà prevedere forme di riscatto anticipato con la contemporanea
clausola della garanzia della conservazione del capitale e degli interessi medio
tempore maturati, decurtati dagli importi dovuti come commissione.
APPENDICE G - Schema di regolamento delle prestazioni per conto terzi ai sensi dell'art. 33, secondo comma, lett. d) del D.I. n.44 del 1/2/2001
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i contratti e le convenzioni aventi ad oggetto l'esecuzione di attività per conto terzi stipulati dall'istituzione scolastica ai sensi dell'art.33, secondo comma, lett. d) del D.I. n.44 del 1/2/2001.
Art. 2 - Natura del contratto
1. Per attività e servizi per conto terzi, di
cui al presente regolamento, devono intendersi esclusivamente quelle prestazioni
eseguite dall'istituzione scolastica, avvalendosi delle proprie strutture
2. Sono compresi i contratti relativi a prestazioni didattiche, qualora impegnino
strutture dell'istituzione e siano rivolte, esclusivamente o in prevalenza a
utenza del committente, per sua specifica utilità;
Art. 3 - Limiti alla stipula dei contratti
1. La stipula delle convenzioni e contratti di cui al
presenta regolamento è di competenza del dirigente scolastico.
2. Il Dirigente prima di stipulare i contratti e convenzione deve accertare
che l'esecuzione della prestazione non sia incompatibile con lo svolgimento
della normale attività didattica e scientifica della scuola e che non
costituisca altresì attività istituzionale della scuola
3. Può essere autorizzata l'attività per conto terzi solo a condizione
che sia strumentale e funzionale alle finalità della scuola, cioè
l'attività deve trovare motivazioni di ordine didattico, di ricerca etc.
Art. 4 - Determinazione del corrispettivo
1. Il dirigente scolastico determina
il costo che la realizzazione dell'attività comporta.
2. Nella determinazione dei corrispettivi si dovrà tenere conto, sia
dei costi della prestazione professionale, sia del deprezzamento delle attrezzature
usate.
3. Su proposta del Dirigente scolastico, i corrispettivi introitati saranno
destinati:
a) una quota pari a ...... sarà destinata al bilancio della scuola in
rapporto alle spese generali di produzione sostenute
b) una quota pari a ..... sarà destinata al personale dipendente che
via ha preso parte all'attività
4. Le percentuali di ripartizione dei corrispettivi da richiedere ai committenti
per attività e servizi conto terzi, di cui al comma precedente, saranno
stabiliti dal Consiglio d’Istituto in sede di approvazione della proposta
di contratto.
APPENDICE H - Schema di regolamento contenente i criteri per la concessione in uso temporaneo degli arredi e delle attrezzature scolastiche
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
1. Gli arredi e le attrezzature scolastiche possono essere concessi in uso temporaneo ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite, nonché nel rispetto della convenzione stipulata tra il Comune di Foggia e l'istituzione scolastica in data……….. e delle norme vigenti in materia.
Art. 2 - Criteri di assegnazione
1. Gli arredi e le attrezzature scolastiche sono primariamente
destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività
rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi
in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità
di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini e senza fini di lucro,
valutando i contenuti dell'attività o iniziativa proposte in relazione:
a) al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere
generale e che contribuiscano all'arricchimento civile e culturale della comunità
scolastica;
b) alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi
gratuitamente al pubblico;
c) alla specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle
di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini
di lucro;
d) considerando, particolarmente nell'ambito delle attività culturali,
la loro qualità e la loro originalità.
2. Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta
preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli enti concessionari
interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività
didattiche stesse. Nell'uso degli arredi e delle attrezzature scolastiche devono
essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni
operanti nell'ambito scolastico.
Art. 3 - Doveri del concessionario
1. In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario
deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:
a) indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei
locali quale referente dell'istituzione scolastica;
b) osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni
vigenti in materia;
c) sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività
scolastiche da parte del Comune o dalla stessa istituzione scolastica;
d) lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque
il regolare svolgimento delle attività didattiche.
Art. 4 - Responsabilità del concessionario
1. Il concessionario è responsabile di ogni danno
causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione
dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti
nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi.
2. L'istituzione scolastica e il Comune devono in ogni caso ritenersi sollevati
da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali
da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità
e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza
assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.
Art. 5 - Procedura per la concessione
1. Le richieste di concessione degli arredi e delle attrezzature
scolastiche devono essere inviate per iscritto all'Istituzione scolastica almeno
10 giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere oltre all'indicazione
del soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta anche le generalità
della persona responsabile.
2. Il Dirigente scolastico nel procedere alla concessione verificherà
se la richiesta è compatibile con le norme del presente regolamento e
se gli arredi e le attrezzature scolastiche sono disponibili per il giorno e
nella fascia oraria stabilita. Se il riscontro darà esito negativo dovrà
comunicare tempestivamente il diniego della concessione; se il riscontro sarà
positivo dovrà comunicare al richiedente, anche per le vie brevi, l'assenso
di massima subordinato al versamento della quota stabilita a titolo di rimborso
spese e del deposito cauzionale.
3. Una volta effettuati i versamenti di cui sopra presso l'istituto cassiere,
si emetterà il formale provvedimento concessorio. Qualora i versamenti
di cui sopra non siano stati eseguiti entro il quinto giorno precedente a quello
previsto per l'uso, la richiesta s'intende tacitamente revocata e gli arredi
e le attrezzature scolastiche potranno essere messi a disposizione per altri
eventuali richiedenti.
Art. 6 - Corrispettivi
1. Il costo giornaliero dell'uso degli arredi e delle attrezzature scolastiche e il deposito cauzionale sono stabiliti in via discrezionale dal Dirigente scolastico, comunque non inferiore al costo derivante dalle utenze.
Art. 7 - Svincolo del deposito cauzionale
1. Il giorno successivo alla manifestazione il Dirigente
scolastico, dopo aver accertato che non siano stati prodotti danni alla sala
o agli arredi, emette un provvedimento di svincolo del deposito cauzionale.
2. Qualora invece si siano verificati danni, ne esegue l'accertamento e la quantificazione.
3. La stima dei danni viene rimessa al Consiglio d’Istituto il quale l'
approva e delibera di incamerare parzialmente o totalmente la cauzione.
4. Nel caso che questa risulti insufficiente a coprire il danno il Dirigente
agirà nei modi di legge nei confronti delle persone indicate quali responsabili
della manifestazione, ove questi non provvedano spontaneamente alla copertura
del danno.
Art. 8 - Concessione gratuita
1. In casi del tutto eccezionali, quando le iniziative
sono particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali
della scuola o dell'ente locale, i locali possono essere concessi anche gratuitamente.
2. Tale concessione può avvenire esclusivamente nella fascia oraria dalle
ore 8 alle ore 14, quando non si richiedano prestazioni di lavoro straordinario
al personale di assistenza e pulizia.
3. La concessione gratuita non esime dal versamento del deposito cauzionale.
Art. 9 - Provvedimento concessorio
1. Il provvedimento concessorio è
disposto dal dirigente scolastico e dovrà contenere:
a) le condizioni cui è subordinato l'uso degli arredi e delle attrezzature
scolastiche, nonché l'importo da versare alla scuola a titolo di corrispettivo
e di deposito cauzionale, l'aggregato di entrata del bilancio della scuola,
e, se del caso, l'aggregato di uscita per il pagamento delle spese derivanti
dalla concessione;
b) il provvedimento dirigenziale dovrà fare richiamo all'esonero di responsabilità
dell'istituzione scolastica e al rimborso e riparazione di eventuali danni provocati
per colpa o negligenza.
2. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate
e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica.
APPENDICE I - Schema di regolamento concernente la determinazione dei criteri per l’assegnazione di beni in uso gratuito ai sensi dell’art. 39 D.I. n. 44 del 1/02/2001
Art. 1 - Finalità
1. Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la concessione di beni in uso gratuito ai sensi dell'art. 39, 2° comma, del D.I. n.,44 del 1/2/2001.
Art. 2 - Individuazione dei beni oggetto della concessione in uso gratuito
1. Il dirigente scolastico, con proprio provvedimento,
all'inizio di ciascun anno scolastico, individua i beni che possono essere concessi
in uso gratuito.
2. L'elenco di tali beni deve essere pubblicato all'albo dell'istituzione scolastica
e sul sito web della stessa.
3. Possono formare oggetto della concessione tutti i beni mobili di proprietà
dell'istituzione scolastica che abbiano ancora una residua utilità e
non siano impiegati per l'assolvimento dei compiti istituzionali, nonché
libri e programmi di software a condizione che l'istituzione scolastica sia
licenziataria ed autorizzata alla cessazione d'uso.
Art. 3 - Modalità della concessione
1. I beni sono concessi in uso gratuito a richiesta degli
allievi maggiorenni o se minorenni, a richiesta del genitore esercente la patria
potestà.
2. La concessione in uso non può comportare per l'istituzione scolastica
l'assunzione di oneri eccedenti il valore di mercato del bene e deve essere
subordinata all'assunzione di responsabilità per la utilizzazione da
parte del beneficiario ovvero, se minore o interdetto, dagli esercenti la rappresentanza
legale.
3. La concessione è sempre revocabile e non può estendersi oltre
i periodi di tempo predeterminati.
Art. 4 - Doveri del concessionario
1. In relazione all'utilizzo dei beni il concessionario
deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:
a) non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione;
b) custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia;
c) restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione.
Art. 5 - Responsabilità del concessionario
1. Il concessionario è responsabile di ogni danno
causato al bene o per il perimento dello stesso derivante da qualsiasi azione
dolosa o colposa a lui imputabile
2. Il concessionario non è responsabile per il deterioramento derivante
dal normale uso del bene.
3. Sono a carico del concessionario le spese per l'utilizzazione del bene.
4. Il concessionario ha diritto al rimborso delle spese straordinarie eventualmente
sostenute per la conservazione della cosa, se necessarie e d urgenti.
Art. 6 - Criteri di assegnazione e preferenza
1. Hanno titolo a concorrere alla concessione di beni
in uso gratuito gli studenti, iscritti e frequentanti per l'anno scolastico
2002/2003 che siano in possesso dei seguenti requisiti economici e di merito,
fino a concorrenza dei beni messi a disposizione dell'istituzione scolastica.
2. Le condizioni di merito del richiedente sono costituite dalla promozione
nell'anno precedente con media non inferiore a sette, o valutazione equivalente
se espressa in modo diverso; in presenza di debiti formativi si considera prevalente
la media del sette. Si prescinde dalla valutazione di merito per gli studenti
a rischio di abbandono scolastico, dichiarato dai servizi sociali del comune.
3. Le condizioni economiche del richiedente sono espresse dalla situazione economica
del nucleo familiare di appartenenza con un indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) non superiore a Euro 10.632,94, secondo le disposizioni stabilite
con il Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n.130.
4. L'assegnazione è disposta prioritariamente a favore delle famiglie
in condizioni di maggiore svantaggio economico, secondo la progressione degli
indicatori della situazione economica equivalente.
5. Nel caso di parità si terrà conto, nell'ordine dei seguenti
criteri:
a) persone in possesso dei requisiti di merito;
b) richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti soggetti con handicap
permanente grave o invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità
lavorativa;
c) richiedenti nel cui nucleo famigliare siano presenti figli minori ed un solo
genitore.
Art. 7 - Modalità di presentazione delle domande
1. Le domande possono essere presentate da uno dei genitori
o da chi rappresenta il minore o dallo stesso studente se maggiorenne.
2. Le domande vanno redatte su apposito modulo predisposto dall'istituzione
scolastica e rese in autocertificazione ai sensi del DPR n.445/2000, relativamente
ai dati inerenti gli aspetti conoscitivi dello studente e del richiedente e
della relativa situazione economica.
3. Le domande compilate vanno presentate all'ufficio di segreteria che le assume
al protocollo nel termine che sarà annualmente stabilito dal Dirigente
scolastico
4. Le condizioni economiche vanno documentate tramite l'attestazione ISEE dell'INPS,
in corso di validità, in alternativa, la copia della dichiarazione sostitutiva
unica, munita dell'attestazione di presentazione, sempre in corso di validità,
con la quale si attesta la situazione economica del nucleo familiare, rilasciata
dal Comune, da un CAF, o dall'INPS.
APPENDICE L - Schema di regolamento per la disciplina degli incarichi di insegnamento agli esperti esterni ai sensi dell’art. 40 D.I. n. 44 del 1/02/2001
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art.40 del Decreto interministeriale n.44 del 1/2/2001, le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel POF.
Art. 2 - Requisiti professionali
1. Per ciascuna attività o progetto deliberati
nel POF per lo svolgimento delle quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione
di docenti esperti esterni, il collegio docenti stabilisce i requisiti minimi,
in termini di titoli culturali e professionali, nonché l'eventuale esperienza
maturata nel campo che i docenti stessi devono possedere per accedere all'insegnamento.
2. I criteri fissati dal collegio docenti saranno pubblicizzati mediante affissione
all'albo ufficiale della scuola e sul proprio sito web o altra forma di pubblicità
ritenuta più opportuna.
Art. 3 - Pubblicazione degli avvisi di selezione
1. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente, sulla
base del piano dell'offerta formativa (POF) e alla previsione dei progetti che
saranno deliberati nel programma annuale, individua le attività e gli
insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni
e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo
ufficiale della scuola e sul proprio sito web o altra forma di pubblicità
ritenuta più opportuna.
2. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione
delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre,
nonché l'elenco dei contratti che s'intendono stipulare. Per ciascun
contratto deve essere specificato:
a) l'oggetto della prestazione;
b) la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
c) il corrispettivo proposto per la prestazione.
3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico
impiego.
4. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà
stabilito dal Dirigente scolastico, può presentare domanda alla scuola
ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.
Art. 4 - Determinazione del compenso
1. I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi
per i contratti di cui al presente regolamento saranno annualmente determinati
dal Consiglio d’Istituto.
2. Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente scolastico, determina annualmente
il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti.
ovvero
Il compenso massimo da corrispondere all'esperto per ogni ora di lezione, tenuto
conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto, è
stabilito nella misura di seguito specificata a fianco dei relativi insegnamenti:
Euro 51,65
(ovvero)
In casi particolari, di motivata necessità, in relazione al tipo di attività
e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico, ha facoltà
di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto.
Art. 5 - Individuazione dei contraenti
1. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati
dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa.
2. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:
curriculum complessivo del candidato;
contenuti e continuità dell'attività professionale e scientifica
individuale o svolta presso studi professionali, enti pubblici o privati;
pubblicazioni e altri titoli.
3. Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente scolastico farà
riferimento almeno ai seguenti criteri:
livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato
con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività
formativa per i quali è bandita la selezione;
eventuali precedenti esperienze didattiche.
4. Il Dirigente scolastico per le valutazioni di cui al presente articolo può
nominare una apposita commissione, composta dai docenti, a cui affidare compiti
di istruzione, ai fini della scelta dei contraenti con cui stipulare i contratti.
Art. 6 - Stipula del contratto
1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente
provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il
presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto
e alla copertura assicurativa.
2. Nel contratto devono essere specificati:
l'oggetto della prestazione;
i termini di inizio e conclusione della prestazione;
il corrispettivo della prestazione indicato al netto della imposta sul valore
aggiunto, se dovuta, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente
alla percentuale a carico dell'amministrazione;
le modalità di pagamento del corrispettivo;
le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456
del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.
3. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività
verifica del profitto, se prevista, e l'obbligo ad assolvere a tutti i doveri
didattici in conformità alle vigenti disposizioni.
4. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione
esterna è quello di rapporto privatistico qualificato come prestazione
d'opera intellettuale.
La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt.2222
e seguenti del codice civile.
5. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore
all'anno scolastico e sono rinnovabili.
6. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.
7. E' istituito presso la segretaria della scuola un registro degli incarichi
esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati,
l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico.
Art. 7 - Impedimenti alla stipula del contratto
1. I contratti con i collaboratori esterni possono essere
stipulati, ai sensi dell'art.32, comma 4, del Decreto Interministeriale n.44
del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:
a) che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza
di specifiche competenze professionali;
b) che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità
o coincidenza di altri impegni di lavoro;
c) di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità
esterna.
Art. 8 - Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica
1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal
presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è
richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione
di appartenenza di cui all'art.53 del D.L.vo 30/3/2001, n.165.
2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente
è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro
i termini previsti dall'art.53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001.