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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER GLI STUDENTI
PREMESSA
Il presente regolamento, relativo alle violazioni disciplinari degli alunni, alle conseguenti sanzioni, organi e procedure di applicazione delle stesse, si propone come strumento di prevenzione più che di repressione, ha carattere eminentemente educativo, per assicurare quel clima di serenità e di fattiva collaborazione fra le varie componenti scolastiche. È parte integrante del presente regolamento lo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" al quale si ispira il seguente articolo.
ART. 1 - COMPORTAMENTI INADEGUATI CONFIGURANTI MANCANZE DISCIPLINARI :
- ritardi reiterati non adeguatamente motivati dall’alunno e non giustificati dai genitori;
- assenze non giustificate dai genitori, dopo il terzo giorno;
- inosservanza delle disposizioni organizzative, con particolare riguardo a uscite anticipate non
- autorizzate, allontanamento (anche momentaneo) non autorizzato dall’aula o dall'area scolastica,
- inosservanza delle disposizioni in termini di sicurezza con esposizione a rischi di incolumità della propria persona o degli altri soggetti della comunità scolastica, in particolare è vietato sostare sulle scale di emergenza;
- dichiarazioni verbali false o falsificazioni di documenti, giustificazioni, giudizi o firme;
- omissioni di comunicazioni brevi (pro manibus) alle famiglie da parte degli alunni;
- comportamenti o espressioni irriguardosi o lesivi dell’altrui personalità, del nome, dell’immagine, della reputazione dell’identità personale, con violazione dei principi di rispetto reciproco nei confronti degli altri componenti la comunità scolastica: personale della scuola e alunni, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale, culturale, etnica e linguistica;
- comportamenti minacciosi o lesivi dell’integrità fisica degli altri soggetti della comunità scolastica, anche se compiuti fuori dell'ambito strettamente scolastico;
- violazione dei doveri di rispetto e utilizzo nei confronti delle strutture, delle attrezzature, dei sussidi didattici e del patrimonio della scuola in genere;
- deterioramento, danneggiamento o dispersione di cose, o utilizzo improprio non meramente accidentale o in violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza contenute in regolamenti, circolari, direttive in materia di utilizzo delle strutture scolastiche;
- abbigliamento non consono al contesto scolastico;
- Utilizzo del cellulare durante le attività scolastiche;
- Divieto di fumo nell’ambito dell’edificio scolastico e nelle aree di pertinenza (cortile interno).
ART. 2 - SANZIONI PER LE MANCANZE DISCIPLINARI
Sono individuate come sanzioni disciplinari ai fini del presente regolamento:
- ammonizione scritta, con specifica comunicazione alla famiglia, da parte del docente che ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare;
- nota di demerito per ritardi reiterati e per ulteriori comportamenti che si configurano come mancanze
disciplinari;
- allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a tre giorni, da comunicare formalmente alla famiglia e da annotare sul registro, disposto dal Consiglio di classe allargato alla componente alunni e genitori;
- allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo maggiore di tre e non superiore a quindici giorni e da comunicare formalmente alla famiglia e da annotare sul registro, disposto dal Consiglio di classe allargato alla componente alunni e genitori.
- Allontanamento superiore a 15 giorni ed esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame di Stato disposto dal Consiglio di Istituto. (art.4,comma 6 Statuto degli studenti).
- Il Consiglio di Istituto valuterà i provvedimenti da adottare nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica d'appartenenza.
ART. 3 - PRINCIPI E CRITERI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
- La responsabilità disciplinare è personale.
- Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato, anche verbalmente, ad esporre le proprie ragioni.
- Al fine di stabilire la sanzione da applicare, si terrà conto della volontarietà, intesa come dolo, del comportamento costituente violazione disciplinare e il grado di colpa nell'inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza che regolano la vita della scuola e il contesto nel quale è avvenuto l’episodio.
- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano e,in ogni caso, al principio della crescita educativa, data dalla presa di coscienza da parte dell’alunno dell’errore commesso e dell’impegno a non ripeterlo. Il Consiglio di classe può commutare la sanzione in un servizio reso alla comunità scolastica. Lo studente, in caso di infrazioni disciplinari, deve anche essere obbligato a comportamenti attivi di natura risarcitoria-riparatoria volti al perseguimento di una finalità educativa. In particolare il Consiglio di classe è chiamato a prevedere l’attivazione di percorsi educativi di recupero anche mediante lo svolgimento di attività riparatorie, di rilevanza sociale o, comunque, orientate verso il perseguimento di un interesse generale della comunità scolastica (quali la pulizia delle aule, la dipintura di ambienti scolastici, piccole manutenzioni, svolgimento di attività di assistenza o di volontariato nell’ambito della comunità scolastica).
- Nel caso in cui si verifichino comportamenti anomali e non direttamente riconducibili alle tipologie sopra indicate, ma costituenti comunque violazione dei doveri come in precedenza definiti, verranno applicate le sanzioni disciplinari previste per comportamenti di corrispondente gravità.
- La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all’applicazione di una sanzione disciplinare comporta, di regola, l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave o di grado immediatamente superiore.
- La rilevanza penale di comportamenti individuati come illeciti, e per i quali è in corso procedimento giudiziario, non sospende l’applicazione delle sanzioni disciplinari corrispondenti.
- L’applicazione di una sanzione disciplinare non esclude la responsabilità dell’alunno in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati. I responsabili di eventuali danni, oltre ad incorrere nelle sanzioni disciplinari, sono tenuti al risarcimento, ai sensi dell'art. 2043 Codice Civile. Qualora non sia possibile identificare il responsabile o i responsabili, al risarcimento sono tenuti i singoli o in solido le classi che abitualmente usano l'ambiente, gli arredi, le dotazioni.
- Le sanzioni disciplinari influiscono sulla valutazione del comportamento degli studenti che viene espressa in decimi( D.L. 1/09/2008n.137).
ART. 4 - TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA SANZIONE, NATURA DELLA MANCANZA
E ORGANO COMPETENTE
SANZIONE DISCIPLINARE |
NATURA DELLA MANCANZA |
ORGANO COMPETENTE
ad irrogare la sanzione
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AMMONIZIONE SCRITTA (Con comunicazione alla famiglia da parte del Coordinatore) |
- Comportamento inadeguato e/o disturbo all’attività scolastica. |
Docente |
NOTA DI DEMERITO
(Con comunicazione alla famiglia da parte del Coordinatore)
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- Ritardi reiterati e per ulteriori comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.
- Utilizzo del cellulare durante le attività scolastiche.
- Inosservanza del divieto di fumo ( sanzione pecuniaria inflitta dai docenti preposti e nota di demerito) |
Coordinatore di classe |
SOSPENSIONE DALLE LEZIONI da 1 a 3 GIORNI (Con comunicazione e convocazione della famiglia e dell’alunno da parte del Coordinatore) |
- Ulteriori ritardi reiterati ingiustificati- Reiterati comportamenti inadeguati e /o di disturbo all’attività didattica.
- Azioni contro la persona e il patrimonio. |
Consiglio di classe con le componenti genitori e alunni |
SOSPENSIONE DA 4 a 15 GIORNI (Con comunicazione e convocazione della famiglia e dell’alunno da parte del Coordinatore) |
- Comportamenti in violazione del Regolamento di Disciplina e che configurano violazione del Codice Civile e Penale. |
Consiglio di classe con le componenti genitori e alunni |
SOSPENSIONE SUPERIORE A 15 GIORNI ED ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE e/o NON AMMISSIIONE ALL’ESAME DI STATO (Con comunicazione e convocazione della famiglia e dell’alunno da parte del Coordinatore) |
- Pericolo di incolumità delle persone. Reato di particolare gravità per il quale l’Autorità Giudiziaria abbia avviato un procedimento penale. |
Consiglio di Istituto se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:
a) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana ( ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento); b) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.
Si precisa che l’iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.
Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale. |
Art. 5 - PROCEDIMENTI
- Nel caso in cui si ravvisi la necessità che venga irrogata una sanzione superiore a quelle indicate nei punti 1 e 2, chi rileva l’infrazione riferisce al coordinatore della classe. Questi, accertata la mancanza, riferisce al Dirigente che, entro tre giorni, convocherà il Consiglio di classe.
- Qualora il responsabile della mancanza sia stato individuato in maniera chiara e inequivocabile, il docente coordinatore, ha l’obbligo di ascoltarlo, al fine di riceverne ogni spiegazione e/o giustificazione.
- La convocazione del Consiglio di Classe va notificata allo studente che ha facoltà di:
a) rispondere agli addebiti per iscritti nel termine di 48 ore dalla data di convocazione;
b) produrre prove e testimonianze;
c) essere ascoltato e assistito da un rappresentante degli studenti o da uno dei genitori (la presenza di uno dei genitori è obbligatoria se trattasi di minorenni);
- Il Consiglio può anche proporre all’alunno, durante l’audizione, di convertire la eventuale sanzione in attività a favore della comunità scolastica (DPR 249/1998, art. 4 , comma 5).
- Il Consiglio perviene quindi, nel termine di dieci giorni dalla prima seduta, a irrogare la sanzione e a stenderne il dispositivo; esso dovrà contenere in maniera chiara ed esplicita le motivazioni che ne hanno resa necessaria l'irrogazione; dovrà infine esservi indicata la persona a cui è demandato l'incarico di vigilare sul suo effettivo adempimento.
- Del dispositivo verrà data immediata comunicazione all’interessato e, per conoscenza, a quanti esercitino la potestà.
- Per le sanzioni di competenza del Consiglio di Istituto (sanzioni al punto 5 – lettera a e b ) il docente coordinatore della classe, acquisiti tutti gli elementi disponibili e sentito il responsabile, relazionerà al Consiglio di Istituto; in tale occasione non possono prendere parte alla seduta i membri del Consiglio che siano a qualsiasi titolo coinvolti nel procedimento; di esso verrà decretata la surroga nelle forme previste.
- Tutte le sanzioni disciplinari vengono inserite nel fascicolo personale dell’alunno e sono poi sottoposte alle disposizioni di legge in materia di dati sensibili (DL n° 198/2003 e DM 306/2007).
- Lo studente sanzionato può chiedere la riabilitazione, qualora nei sei mesi successivi alla data d’irrogazione della sanzione abbia tenuto, a giudizio del Consiglio di Classe, un comportamento irreprensibile.
ART. 6 - IMPUGNAZIONI
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da chiunque vi abbia interesse,entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola.
ART. 7 - ORGANO DI GARANZIA
L’organo di Garanzia è nominato all’inizio dell’anno scolastico dal Dirigente Scolastico ed è composto: dal Dirigente Scolastico, che lo presiede e da ulteriori tre membri effettivi e altrettanti supplenti da convocare in caso di assenza o incompatibilità: un docente designato dal Consiglio di Istituto, un genitore e uno studente eletti dai rappresentanti di classe relativamente alla propria componente. I membri dell'organo di garanzia che risultino in condizioni di incompatibilità (come genitori o docenti dell'alunno coinvolto nella vicenda che ha comportato la sanzione) non possono partecipare all'esame del caso e all'adozione dei conseguenti provvedimenti. In questo caso l’organo stesso sarà integrato dai supplenti.
- L’organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all’interno della scuola, in merito all’applicazione del regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli studenti.
- Qualora l’avente diritto avanzi ricorso (presentato per iscritto), il Presidente dell’Organo di Garanzia, preso atto dell’istanza inoltrata, dovrà convocare in tempi brevi mediante lettera i componenti dell’organo di garanzia che dovranno decidere entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.
- La convocazione dell’Organo di Garanzia spetta al Presidente che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante.
- Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Eventuali assenze devono essere comunicate, anche per le vie brevi, al Presidente, in tempo utile per procedere alla convocazione del membro supplente.
- Ciascun membro dell0’Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l’espressione del voto è palese. Non è ammessa l’astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- Il presidente, in preparazione dei lavori della seduta,deve assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell’attività dell’Organo, ai fini di una precisa e puntuale valutazione del caso .
- Dell’esito del ricorso va data comunicazione scritta all’interessato.
ART. 8 - REGOLAMENTAZIONE INGRESSO E USCITE
La puntualità (che riguarda tutti indistintamente), oltre che indice di serietà, è essenziale per una ordinata vita scolastica. L’ingresso a scuola è consentito dalle ore 8.00 alle ore 8.05 e la lezione inizia alle ore 8.10. La registrazione di 3 ritardi non giustificati determinerà il richiamo formale che sarà registrato a cura del coordinatore di classe e comunicato ai genitori.
Ulteriori reiterati ritardi ingiustificati comporteranno la nota di demerito e, in caso di recidiva, la sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a tre giorni. Eccezionalmente e per comprovati motivi, verificati dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore, gli alunni possono essere ammessi a scuola entro la 2 ora, se accompagnati dai genitori o con giustificazione del ritardo come da libretto scolastico personale.Si ammette deroga, max di 10 minuti, per gli alunni pendolari previa esibizione del abbonamento o biglietto di viaggio, ma solo se il ritardo sia dipeso dai mezzi pubblici di trasporto o da altre cause a loro non imputabili. Tali cause e circostanze vanno, comunque, giustificate il giorno scolastico successivo con giustifica dei genitori.
Nelle ore successive alla seconda, l’ammissione a scuola non è consentita salvo casi eccezionali personalmente giustificati dai genitori.
USCITE ANTICIPATE
Gli alunni non possono lasciare l'Istituto prima del termine delle lezioni e comunque non prima della quarta ora di lezione. In caso di improvviso malore, sarà cura dell’Ufficio di Dirigenza promuovere le opportune iniziative.
Non è consentita l’uscita anticipata degli alunni minorenni se non prelevati personalmente dal genitore o da persona delegata con delega scritta depositata in segreteria.
La concessione dell'uscita anticipata rientra nel potere discrezionale del Dirigente Scolastico o di un suo collaboratore ed è rilasciata, previa richiesta scritta presentata entro la prima ora di lezione, soltanto per gravi e documentati motivi. In nessuna caso è ammessa l’uscita anticipata se la richiesta viene effettuata per telefono e per fax.
Il Dirigente Scolastico può concedere permessi di entrata in ritardo o uscita anticipata validi tutto l'anno a studenti che ne facciano richiesta per provati e documentati motivi.
Art. 9 - ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI
Gli alunni, fino al compimento del l8° anno di età, sono giustificati dal genitore o da chi ne fa le veci, tramite il libretto personale, il giorno stesso del rientro a scuola.
L'alunno maggiorenne potrà giustificare solo se munito di delega scritta dei genitori la cui richiesta dovrà essere depositata in segreteria e annotata sul libretto scolastico personale.
Il libretto delle assenze, all’inizio dell’anno scolastico, è sempre consegnato alla famiglia, che è tenuta alla custodia dello stesso. Lo studente avrà cura di portare il libretto ed esibirlo per le annotazioni dei voti, per le prenotazioni di udienza, per le richieste di colloquio con i genitori e per le autorizzazioni e comunicazioni del Dirigente.
Per ovviare ai frequenti disguidi conseguenti alla temporanea assenza dalla famiglia del genitore la cui firma è agli atti della scuola, è opportuno che depositino le loro firme entrambi i genitori. La giustifica delle assenze e dei ritardi deve essere prodotta entro il terzo giorno successivo all’assenza. In caso di mancata giustifica entro tale termine, l'alunno potrà essere riammesso in classe solo se accompagnato dai genitori o comunque dopo aver convocato la famiglia per la giustifica diretta.
Dopo tre giustificazioni è d’obbligo giustificare con la presenza del genitore (quarta giustifica).
In qualunque periodo dell’anno scolastico i genitori possono prendere atto di tutte le assenze e ritardi del proprio figlio.
Le giustifiche delle assenze di più giorni sono accettate solo se i giorni di assenza sono continuativi; periodi di assenza non continuativi vanno giustificati separatamente. Per i provvedimenti disciplinari in caso di reiterate mancate giustificazioni, di diffuse assenze e ritardi si rimanda al regolamento di disciplina.
Non sono accettate giustificazioni non compilate sull'apposito libretto, di cui non viene rilasciato duplicato se non in seguito a denuncia di furto o di smarrimento, presentata dai genitori.
Per le assenze per malattia superiori a 5 giorni consecutivi, la giustificazione dovrà essere integrata da certificato medico attestante che l'alunno è esente da malattie ed è in grado di riprendere la scuola: in caso di trascorsa malattia infettiva, la giustificazione deve essere corredata del visto dell'ufficio di Igiene (la documentazione sarà consegnata in busta chiusa al Dirigente Scolastico o suo delegato in ottemperanza alle disposizioni normative in tema di privacy).
Le assenze arbitrarie collettive sono sempre ingiustificate e, ripetendosi, tali assenze hanno influenza sul voto di condotta e sul credito scolastico e possono sollecitare più severi provvedimenti. Nello spirito di fattiva collaborazione e di lealtà fra tutte le componenti della scuola ove gli alunni ravvisino l'opportunità di partecipare, durante l'orario scolastico, a manifestazioni pubbliche organizzate per motivi di forte rilevanza civile o culturale o attinenti alla vita e alla organizzazione della scuola, possono mettersi in contatto, attraverso i loro rappresentanti, con i docenti e la Presidenza, per concordare tempi e forme di partecipazione.
ART. 10 - UTILIZZO DEI CELLULARI
È del tutto evidente che il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponda ad una generale norma di correttezza che, peraltro, trova una sua codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti. L’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente.
L’infrazione comporterà il richiamo formale e, in caso di utilizzo reiterato, la sanzione disciplinare relativa alla nota di demerito.
Al momento della contestazione dell’infrazione, il docente può ritirare temporaneamente il cellulare e, consegnarlo alla famiglia. Resta fermo che, anche durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, potranno sempre essere soddisfatte, previa autorizzazione del docente. La scuola continuerà, in ogni caso, a garantire, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa.
Per l’esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti, il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamento-apprendimento opera anche nei confronti di tutto il personale scolastico, come disposto dalle normative ministeriali.
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