| È
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 10 del
13 gennaio 2007, la
legge n. 1 dell'11 gennaio 2007, recante nuove disposizioni in
materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore.
Ecco
gli aspetti più significativi della legge:
Si
è ammessi all’esame di Stato a seguito di un giudizio di ammissione.
Per gli anni scolastici 2006-2007 e 2007-2008 valgono le disposizioni
transitorie contenute nell'art. 3, secondo cui non si applica la disciplina
relativa ai debiti.
In
sede di scrutinio finale si procederà ad una valutazione dello studente
che tenga conto:
- delle
conoscenze e delle competenze acquisite nell'ultimo anno del corso
di studi;
- delle
capacità critiche ed espressive;
- degli
sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una
preparazione complessiva che gli consenta di affrontare l'esame,
anche in presenza di valutazioni non sufficienti nelle singole
discipline.
L'abbreviazione
di un anno per merito è consentita soltanto agli studenti che,
oltre ad aver riportato nello scrutinio finale della penultima classe
non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, hanno seguito un corso
regolare di studi di istruzione secondaria superiore, riportando una
votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli
scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere
incorsi in ripetenze.
L'esame
di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio.
Delle
prove scritte:
- la prima
è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana
o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché
le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del
candidato;
- la seconda,
(che può essere anche una prova grafica o crittografica), ha per
oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio.
Negli istituti tecnici, negli istituti professionali, negli istituti
d'arte e nei licei artistici le modalità di svolgimento tengono
conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale
delle discipline coinvolte e possono articolarsi in più di un
giorno di lavoro; (per
le materie oggetto della seconda prova scritta nei singoli Istituti
di istruzione secondaria superiore si veda la tabella allegata)
- la terza
è espressione dell'autonomia didattico-metodologica
ed organizzativa delle istituzioni scolastiche; è
strettamente correlata al piano dell'offerta formativa utilizzato
da ciascuna di esse; è a carattere pluridisciplinare; verte sulle
materie dell'ultimo anno di corso, e consiste nella trattazione
sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli
o multipli, ovvero nella soluzione di problemi, o di casi
pratici e professionali, o nello sviluppo di progetti.
Il
colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare
attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.
Rientra tra gli argomenti di interesse multidisciplinare l'eventuale
presentazione da parte dei candidati di ricerche e progetti in forma
di tesine, preparate durante l'anno scolastico anche con l'ausilio
dei docenti della classe. Nel corso del colloquio é d'obbligo la discussione
degli elaborati relativi alle prove scritte. Il colloquio si considera
interamente risolto solo se si è svolto secondo tutte le fasi sopraindicate,
interessando tutte le discipline per le quali i commissari, interni
ed esterni, abbiano titolo secondo la normativa vigente.
La Commissione giudicatrice
è costituita al massimo da sei componenti, di cui tre interni e tre
esterni, ai quali si aggiunge un Presidente anch'esso esterno. Per
ogni singola classe si costituisce una Commissione. I membri esterni
ed il Presidente sono comuni per ogni due Commissioni, abbinate generalmente
secondo criteri di omogeneità o affinità culturali e pedagogiche esistenti
tra gli indirizzi di studio. I membri interni, viceversa, sono i docenti
rappresentanti di ciascuna classe. Ad ogni Commissione sono assegnati
non più di trentacinque candidati. Ciascuna Commissione di istituto
legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata ad una commissione
di istituto statale o paritario.
Il
punteggio massimo attribuibile al colloquio resta fissato nella
misura massima di 35 punti; quello del credito scolastico nella misura
massima di 20 punti. Il punteggio massimo complessivo da attribuire
al termine delle prove resta fissato a 100 punti. È consentita l'attribuzione
della lode ai candidati che avranno conseguito il punteggio massimo
di 100 punti senza fruire del bonus integrativo dei 5 punti.
Una
task-force di Ispettori in servizio presso il Ministero è stata
costituita presso il Dipartimento dell'Istruzione, con il compito
di fornire alle scuole la più ampia informazione sulle novità dell'esame,
nonché di provvedere, di concerto con gli Ispettori operanti nelle
regioni, all’attuazione di adeguate forme di assistenza e di intervento.
Gli stessi Ispettori avranno altresì cura di verificare la più rigorosa
osservanza, da parte degli istituti scolastici statali e paritari,
delle norme e delle disposizioni impartite. In presenza di eventuali
irregolarità emerse negli istituti statali, - e in ogni caso a campione
negli istituti paritari per verificare la regolarità di tutti gli
adempimenti previsti per lo svolgimento degli esami di Stato, di idoneità
e integrativi -,saranno disposti appositi incarichi ispettivi dai
Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali.
Fonte:
Ministero della Pubblica Istruzione
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