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NORMATIVA ESAMI DI STATO

 

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 10 del 13 gennaio 2007, la legge n. 1 dell'11 gennaio 2007, recante nuove disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

Ecco gli aspetti più significativi della legge:

Si è ammessi all’esame di Stato a seguito di un giudizio di ammissione. Per gli anni scolastici 2006-2007 e 2007-2008 valgono le disposizioni transitorie contenute nell'art. 3, secondo cui non si applica la disciplina relativa ai debiti.

In sede di scrutinio finale si procederà ad una valutazione dello studente che tenga conto:

  • delle conoscenze e delle competenze acquisite nell'ultimo anno del corso di studi;
  • delle capacità critiche ed espressive;
  • degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione complessiva che gli consenta di affrontare l'esame, anche in presenza di valutazioni non sufficienti nelle singole discipline.

L'abbreviazione di un anno per merito è consentita soltanto agli studenti che, oltre ad aver riportato nello scrutinio finale della penultima classe non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, hanno seguito un corso regolare di studi di istruzione secondaria superiore, riportando una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze.

L'esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio.

Delle prove scritte:

  • la prima è intesa ad accertare la padronanza della lingua  italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché  le  capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato;
  • la seconda, (che può essere anche una prova grafica o crittografica), ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio. Negli istituti tecnici, negli istituti professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici le modalità di svolgimento tengono conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono articolarsi in più di un giorno di lavoro; (per le materie oggetto della seconda prova scritta nei singoli Istituti di istruzione secondaria superiore  si veda la tabella allegata)
  • la terza è espressione dell'autonomia didattico-metodologica ed organizzativa delle  istituzioni  scolastiche; è strettamente correlata al piano dell'offerta formativa utilizzato da ciascuna di esse; è a carattere pluridisciplinare; verte sulle materie dell'ultimo anno di corso, e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta  a quesiti  singoli o multipli, ovvero nella soluzione di problemi, o di casi  pratici e professionali, o nello sviluppo di progetti.

Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso. Rientra tra gli argomenti di interesse multidisciplinare l'eventuale presentazione da parte dei candidati di ricerche e progetti in forma di tesine, preparate durante l'anno scolastico anche con l'ausilio dei docenti della classe. Nel corso del colloquio é d'obbligo la discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. Il colloquio si considera interamente risolto solo se si è svolto secondo tutte le fasi sopraindicate, interessando tutte le discipline per le quali i commissari, interni ed esterni, abbiano titolo secondo la normativa vigente.

La Commissione giudicatrice è costituita al massimo da sei componenti, di cui tre interni e tre esterni, ai quali si aggiunge un Presidente anch'esso esterno. Per ogni singola classe si costituisce una Commissione. I membri esterni ed il Presidente sono comuni per ogni due Commissioni, abbinate generalmente secondo criteri di omogeneità o affinità culturali e pedagogiche esistenti tra gli indirizzi di studio. I membri interni, viceversa, sono i docenti rappresentanti di ciascuna classe. Ad ogni Commissione sono assegnati non più di trentacinque candidati. Ciascuna Commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata ad una commissione di istituto statale o paritario.

Il punteggio massimo attribuibile al colloquio resta fissato nella misura massima di 35 punti; quello del credito scolastico nella misura massima di 20 punti. Il punteggio massimo complessivo da attribuire al termine delle prove resta fissato a 100 punti. È consentita l'attribuzione della lode ai candidati che avranno conseguito il punteggio massimo di 100 punti senza fruire del bonus integrativo dei 5 punti.

Una task-force di Ispettori in servizio presso il Ministero è stata costituita presso il Dipartimento dell'Istruzione, con il compito di fornire alle scuole la più ampia informazione sulle novità dell'esame, nonché di provvedere, di concerto con gli Ispettori operanti nelle regioni, all’attuazione di adeguate forme di assistenza e di intervento. Gli stessi Ispettori avranno altresì cura di verificare la più rigorosa osservanza, da parte degli istituti scolastici statali e paritari, delle norme e delle disposizioni impartite. In presenza di eventuali irregolarità emerse negli istituti statali, - e in ogni caso a campione negli istituti paritari per verificare la regolarità di tutti gli adempimenti previsti per lo svolgimento degli esami di Stato, di idoneità e integrativi -,saranno disposti appositi incarichi ispettivi dai Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali.

 Fonte: Ministero della Pubblica Istruzione

 

 

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