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Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia
Scolastica
- Ufficio Sesto -
Roma, 13 ottobre 2010
Oggetto: Esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado per
l'anno scolastico 2010/2011 - Termini e modalità di presentazione
delle domande di partecipazione.
Per l’anno scolastico 2010/2011, si confermano le disposizioni
impartite nei decorsi anni scolastici con la C.M. n.90 del 26 ottobre
2007, con la C.M. n.77 del 25 settembre 2008 e con la CM n. 85 del
15 ottobre 2009, qui allegate, in relazione alle modalità
e termini di presentazione delle domande di partecipazione agli
esami di Stato da parte dei candidati interni ed esterni e alla
procedura di assegnazione dei candidati esterni alle istituzioni
scolastiche, con le seguenti modifiche.
Le date relative all’anno
scolastico 2007/2008 contenute nella citata C.M. n.90/2007, già
confermate per l’anno scolastico 2009/2010, si intendono puntualmente
riferite anche all’anno scolastico 2010/2011. Per una chiara
leggibilità, le stesse vengono di seguito indicate:
- 30 novembre 2010, termine di presentazione della domanda da parte
dei candidati interni al proprio dirigente scolastico;
- 30 novembre 2010, termine dipresentazione della domanda da parte
dei candidati esterni ai Direttori Generali della Regione di residenza.
I candidati esterni indicano nell’istanza di partecipazione
(anche nel caso in cui trattasi di indirizzi linguistici), corredata
dalla documentazione necessaria, in ordine preferenziale, almeno
tre istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l’esame.
I candidati esterni devono dichiarare nella domanda di ammissione
la lingua e/o lingue straniere, eventualmente, presentate.
- 31 gennaio 2011, termine di presentazione della domanda al proprio
dirigente scolastico da parte degli alunni frequentanti la penultima
classe per abbreviazione per merito;
- 31 gennaio 2011, termine ultimo di presentazione ai Direttori
Generali degli Uffici Scolastici Regionali di eventuali domande
tardive, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi. L’esame
di tali istanze è rimesso alla valutazione esclusiva dei
competenti Direttori Generali;
- 20 marzo 2011, termine di presentazione della domanda al Direttore
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Regione di
residenza da parte degli alunni che cessino la frequenza delle lezioni
dopo il 31 gennaio 2011 e prima del 15 marzo 2011 e intendano partecipare
agli esami di Stato in qualità di candidati esterni.
- Alunni della penultima classe
Si fa presente che, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del
DPR 22 giugno 2009, n.122, sono ammessi, a domanda, per abbreviazione
per merito, direttamente agli esami di Stato del secondo ciclo gli
alunni della penultima classe che hanno riportato, nello scrutinio
finale, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo
di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno
seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo
grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette
decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore
a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni
antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei
due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento
della religione cattolica.
- Alunni dell’ultima classe
Sono ammessi agli esami di Stato gli alunni dell’ultima classe
che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore
a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate
con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento
vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (art.6,
comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009,n.122).
Con l’occasione, si ritiene opportuno far presente che per
gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo
grado, ai fini della valutazione finale di ciascuno studente, è
richiesta, ai sensi dell’art.14, comma 7 del DPR 22 giugno
2009, n.122, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario
annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire,
per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo
ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale
deroga è prevista per assenze documentate e continuative,
a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio
del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla
valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del
limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute,
comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione
all’esame di Stato.
Si precisa che il voto di comportamento concorre alla determinazione
dei crediti scolastici (articolo 4, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009,n.122
).
- Alunni in possesso del diploma
professionale di tecnico, di durata quadriennale (D.I. 15 giugno
2010)
In attesa dell’emanazione delle linee guida di cui all’articolo
13, comma 1 quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40, gli studenti
in possesso di uno dei diplomi professionali di tecnico, di durata
quadriennale, di cui all’allegato 4 all’Accordo in sede
di Conferenza unificata 29 aprile 2010, recepito con il decreto
del Ministro dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca adottato di concerto con il Ministro del Lavoro
e delle Politiche sociali il 15 giugno 2010, possono presentare
domanda di ammissione agli esami di Stato per il conseguimento di
un diploma di istruzione professionale coerente con il percorso
seguito, sempreché siano stati ammessi alla frequenza del
corso annuale di cui all’articolo 15, comma 6, del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 sulla base di specifiche intese
tra la Regione e il competente Ufficio scolastico regionale.
Gli studenti interessati presentano la predetta domanda al Direttore
Generale dell’Ufficio scolastico della regione ove risiedono
entro il 30 novembre 2010.
- Disposizioni generali
I dirigenti scolastici, ai quali vengono assegnate dal Direttore
Generale regionale le domande dei candidati esterni di partecipazione
all’esame di Stato, effettuano immediatamente l’esame
delle relative posizioni, dando comunicazione al Direttore Generale
di eventuali irregolarità non sanabili riscontrate.
A proposito dei candidati esterni, pare opportuno
rammentare che:
i candidati esterni provvisti di idoneità
o di promozione all'ultima classe, ovvero di ammissione alla frequenza
di detta classe, ottenuta in precedenti esami di maturità
o di abilitazione ovvero di qualifica professionale quadriennale,
dello stesso corso di studio, sostengono l'esame preliminare sulle
materie dell’ultimo anno.
Sostengono altresì l’esame preliminare sulle materie
dell’ultimo anno i candidati esterni che abbiano frequentato
l’ultimo anno di corso nell’anno o negli anni scolastici
precedenti e, ammessi all’esame di Stato, non abbiano conseguito
il relativo Diploma; così parimenti i candidati esterni che
abbiano superato nell’anno o negli anni precedenti l’esame
preliminare e, ammessi all’esame di Stato, non abbiano sostenuto
le relative prove, ovvero non le abbiano superate (parere dell’Ufficio
legislativo in data 16-2-2010).
L'esito positivo degli esami preliminari, anche in caso di mancato
superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima
classe del tipo di istituto di istruzione secondaria di secondo
grado cui l'esame si riferisce. L'esito dei medesimi esami preliminari,
in caso di non ammissione all'esame di Stato, può valere,
a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni
d'esame di cui all'art. 4 della O.M. n.44 del 5-5-2010, come idoneità
ad una delle classi precedenti l’ultima ovvero come idoneità
all’ultima classe. Tale disposto si applica anche in caso
di mancata presentazione agli esami di Stato.
I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche paritarie e
legalmente riconosciute, subito dopo il termine del 30 novembre,
comunicano al competente Direttore Generale regionale il numero
ed i relativi nominativi dei candidati interni agli esami di Stato.
Ai sensi dell’art.3 della OM n.53 del
25 giugno 2010, la prima prova scritta dell’esame di Stato
di istruzione secondaria di secondo grado si svolgerà il
giorno 22 giugno 2011, alle ore 8.30.
Fonte:
Ministero della Pubblica
Istruzione
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